Rimedio giustiziale ARERA facoltativo e insussistenza dell’interesse collettivo ad agire (TAR Lombardia n. 3129 del 11.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il rimedio giustiziale di terzo livello introdotto dall’ARERA con la deliberazione n. 639/2017/E/com, diretto alla risoluzione delle controversie tra clienti finali e operatori nei settori regolati, ha carattere facoltativo: non costituisce condizione di procedibilità e non preclude l’esercizio della tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario né la reazione dell’operatore avverso l’eventuale decisione dell’Autorità davanti al giudice amministrativo. L’associazione di imprese che ne domandi l’annullamento in via generale, senza allegare una lesione concreta, personale ed attuale dell’interesse collettivo azionato, difetta di interesse ad agire e il ricorso è inammissibile. La legittimazione attiva dell’ente collettivo resta distinta dall’interesse a ricorrere e va verificata autonomamente, con la conseguenza che il riconoscimento della prima non sana il difetto del secondo.

Il Fatto

Un’associazione di categoria rappresentativa delle imprese operanti nel settore del gas naturale ha impugnato davanti al TAR Lombardia la deliberazione con cui l’ARERA ha approvato la disciplina della procedura decisoria per la risoluzione delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori nei settori regolati, insieme al relativo allegato.

La ricorrente ha dedotto l’incompetenza dell’Autorità, per assenza di una norma attributiva del potere decisorio, e la violazione degli artt. 118 e 111 Cost., lamentando l’istituzione di una giurisdizione speciale e il vulnus alle garanzie del giusto processo. L’Autorità ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell’associazione e la sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo in subordine il rigetto nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione attiva e la respinge. Richiamata l’Adunanza Plenaria n. 6/2020 e la Ad. Plen. n. 9/2015, il Tribunale ricostruisce i criteri elaborati dalla giurisprudenza: la questione deve incidere in via immediata sul perimetro delle finalità statutarie, l’interesse deve essere comune a tutti gli associati e non devono configurarsi conflitti interni alla base associativa.

Il TAR verifica che l’associazione raggruppa imprese munite di uno status professionale distinto e proprio, tutte indistintamente soggette alla regolazione contestata, e che la questione rientra negli scopi statutari di rappresentanza e protezione degli associati. Esclude pertanto la sussistenza di un conflitto di interessi interno e ravvisa un interesse collettivo differenziato rispetto alla collettività indistinta.

Superata l’eccezione, il ricorso è tuttavia dichiarato inammissibile per difetto originario di interesse ad agire. Il Collegio ribadisce che l’interesse a ricorrere postula un’utilità effettiva, connotata dai requisiti di personalità, concretezza e attualità, non essendo sufficiente il generico interesse al ripristino della legalità violata, e richiama sul punto Cons. Stato, sez. IV, n. 1825/2020.

Nel caso concreto il rimedio giustiziale è riservato all’utente o cliente finale ed è solo facoltativo: non esclude la tutela giurisdizionale e non rappresenta una condizione di procedibilità dell’azione davanti al giudice ordinario. L’operatore conserva inoltre la possibilità di impugnare l’eventuale decisione dell’Autorità davanti al TAR Lombardia, come chiarito dal documento di consultazione richiamato, e di ottenere l’archiviazione del procedimento dimostrando la pendenza di un’azione giudiziaria avente il medesimo oggetto, anche sotto forma di accertamento negativo.

La lesione prospettata dall’associazione — la sottoposizione degli operatori ai provvedimenti decisori dell’Autorità — non assume dunque carattere di concretezza. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell’Autorità resistente, liquidate in € 3.000,00 oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *