Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e penalità di mora (TAR Campania n. 2347 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario. Sussistono i presupposti dell’azione esecutiva quando il titolo sia munito di attestazione di cosa giudicata e sia stato notificato alla P.A. con copia conforme, restando integrato il termine dilatorio dei centoventi giorni di cui all’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è dovuta anche per le condanne al pagamento di somme di denaro, assolvendo a finalità sanzionatoria e non risarcitoria. Essa non è manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali e decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza.

Il Fatto

La ricorrente agisce con ricorso di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Napoli — Sezione Lavoro e Previdenza, che le aveva riconosciuto il diritto al trattamento economico previsto dall’art. 7 del CCNL 15.3.2001 per specifici periodi lavorativi e aveva condannato l’Amministrazione al pagamento di 3.211,81 euro, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo.

Il Ministero resistente non ha dato esecuzione alla condanna. La ricorrente chiede quindi al giudice amministrativo di ordinare l’adempimento, di nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e di fissare la somma dovuta per la reiterata violazione del giudicato. Il Ministero si costituisce in giudizio per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla verifica dei presupposti processuali. Richiama l’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., che ammette l’ottemperanza per l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Accerta la regolarità del ricorso, notificato e depositato nel rispetto dei termini dimezzati di cui all’art. 87, terzo comma, cod. proc. amm., e dell’art. 114, secondo comma, cod. proc. amm.

La valenza di cosa giudicata risulta dall’attestazione della cancelleria del Tribunale. Il titolo è stato notificato in copia conforme, valevole come titolo esecutivo ai sensi dell’art. 115, comma 2, cod. proc. amm. e dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149/2022, che ha eliminato la necessità della formula esecutiva. È quindi integrato il termine di centoventi giorni dell’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996.

Nel merito, il ricorso è fondato. L’Amministrazione non ha dimostrato l’esecuzione del giudicato, gravandone su di essa l’onere probatorio ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Il Collegio ordina pertanto al Ministero di dare esecuzione nel termine di sessanta giorni e nomina, per l’ipotesi di inutile decorso, il commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., liquidandone il compenso.

Quanto alla domanda di fissazione della somma per l’ulteriore inadempimento, il Collegio richiama il testo dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. come modificato dall’art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015. La norma sancisce che la penalità di mora decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e non può ritenersi manifestamente iniqua se pari agli interessi legali. Il Collegio richiama il principio affermato dalla Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, secondo cui l’istituto ha finalità sanzionatoria e non risarcitoria, e quantifica l’astreinte in misura pari agli interessi legali, con decorrenza dalla notifica della sentenza e fino all’effettivo adempimento o alla scadenza del termine.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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