Nuove produzioni documentali in appello ammesse se integrative di difese già svolte (Cons. Stato n. 3475 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di nuove produzioni documentali nel giudizio di appello amministrativo, l’art. 104, comma 2, c.p.a. va interpretato secondo un approccio sostanziale che valorizza l’indispensabilità del documento ai fini del decidere. L’ammissibilità della produzione è subordinata alla condizione che i temi difensivi a sostegno dei quali il documento è invocato non si presentino come inediti, ma abbiano trovato ingresso nel giudizio di primo grado. La produzione in appello è pertanto ammissibile quando non innova il quadro probatorio complessivo e si risolve in una limitata attività di integrazione documentale rispetto a un costrutto probatorio sul quale il contraddittorio si era già svolto. Non costituiscono “documenti” ai sensi della medesima norma le sentenze, che possono essere prodotte per la prima volta anche in grado di appello. Resta fermo che l’onere della prova dei fatti estintivi del credito grava sul debitore, ai sensi dell’art. 2697 c.c.

Il Fatto

Il titolare di un’azienda agricola impugnava davanti al TAR Piemonte una cartella di pagamento emessa a titolo di prelievo latte sulle consegne per la campagna 2007/08. Il ricorrente deduceva che il prelievo era già stato pagato a seguito della notifica di una precedente cartella.

Il TAR accoglieva il ricorso sul primo motivo, ritenendo provato il pagamento, e assorbiva il secondo. L’AGEA appellava, sostenendo che il versamento fosse riferito alla diversa campagna 2006/07 e producendo in appello nuova documentazione. L’appellato eccepiva l’inammissibilità dell’appello e delle nuove produzioni, riproponendo il motivo assorbito.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’eccezione di genericità dell’appello. Richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 10201 del 2023, il Collegio ribadisce che il requisito di specificità di cui all’art. 101, comma 1, c.p.a. non impone la contestazione analitica di ogni passaggio motivazionale, essendo sufficiente che dal complesso dell’atto emergano le ragioni essenziali dell’impugnazione.

Sul versante delle nuove produzioni, la Corte ricostruisce il contrasto interpretativo sull’art. 104, comma 2, c.p.a. e aderisce all’orientamento che privilegia un approccio sostanziale, conferendo rilievo all’indispensabilità dei documenti ai fini del decidere. La condizione è che i temi difensivi non siano inediti e siano già entrati nel giudizio di primo grado. Richiama Cons. Stato, Sez. IV, n. 1681 del 2023, per cui le sentenze non sono “documenti” e sono producibili in appello, e la giurisprudenza della Sezione in materia di quote latte.

Nel caso concreto, la Corte valorizza l’ordinanza istruttoria del TAR e le oggettive difficoltà dell’amministrazione nel reperire la documentazione, riconducibili alla dimensione del contenzioso. Le produzioni AGEA non innovano il quadro probatorio, ma integrano argomenti già introdotti in primo grado.

Nel merito, il Collegio rileva che l’intimazione di pagamento relativa al prelievo 2007/08 reca data 8 luglio 2014, mentre la cartella impugnata è stata notificata il 28 settembre 2021. Il versamento invocato dall’appellato si riferisce alla diversa cartella riferita alla campagna 2006/07, come confermato dall’estratto SIAN e dall’importo del bonifico, superiore a quello del capitale della cartella controversa. L’appello è pertanto fondato. Il secondo motivo, riproposto, è infondato, poiché la già accertata riferibilità del debito alla campagna 2006/07 esclude la dedotta doppia imposizione. L’appello è accolto, con condanna dell’appellato alle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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