Mappatura pixel prevale su vincoli locali per impianti 5G in aree bianche (Cons. Stato n. 3480 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 4, comma 7-bis, del D.L. n. 60/2024, convertito dalla legge n. 95/2024, dispone che la localizzazione degli impianti del Piano Italia 5G nelle aree bianche avvenga sulla base della posizione dei pixel individuati nel bando di gara, anche in deroga ai regolamenti comunali di cui all’art. 8, comma 6, legge n. 36/2001. L’incipit della norma enuncia la ratio dell’intervento e non una condizione ulteriore: l’inclusione dell’impianto nel Piano e la sua ricaduta in uno dei pixel già dimostrano la necessità dell’opera per gli obiettivi di trasformazione digitale. L’operatore non deve provare altro. La mappatura in pixel prevale, ai fini della localizzazione, anche sui vincoli di inedificabilità posti dalla pianificazione territoriale o da norme di legge, come il vincolo cimiteriale dell’art. 338 del R.D. n. 1265/1934, salvo il parere favorevole delle autorità preposte ai vincoli paesaggistici, culturali o ambientali.

Il Fatto

Una società titolare di fondi PNRR chiedeva al Comune l’autorizzazione a realizzare un’infrastruttura di telecomunicazione su un terreno posto a breve distanza dal cimitero comunale. Il Comune emanava un preavviso di diniego, poi confermato con determinazione definitiva, richiamando il divieto del regolamento comunale sulle antenne nella fascia di 50 metri, il vincolo cimiteriale ex lege e le previsioni del Programma di Fabbricazione, che vietano l’edificazione nella fascia di 100 metri.

Il TAR Campania, sede di Salerno, accoglieva il ricorso e annullava il diniego, ritenendo gli impianti di telefonia equiparati alle opere di urbanizzazione primaria e applicabile la deroga dell’art. 4, comma 7-bis, D.L. n. 60/2024. Il Comune proponeva appello; nelle more il Consiglio di Stato sospendeva l’esecutività della sentenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio premette di non dover sciogliere la questione se il vincolo di inedificabilità delle fasce di rispetto cimiteriali impedisca l’installazione di impianti di telecomunicazione, richiamando sul punto un precedente conforme. La decisione si fonda su una considerazione dirimente: l’impianto oggetto di causa è assoggettato a una disciplina derogatoria.

È incontestato che l’infrastruttura rientri nel Piano Italia 5G, diretto a portare la copertura nelle aree a fallimento di mercato, dove la bassa densità demografica scoraggia gli investimenti privati. Gli interventi sono finanziati con fondi PNRR, assegnati mediante gare pubbliche svolte previa suddivisione del territorio nazionale in pixel di 100 x 100 metri: la mappatura identifica le zone d’ombra e individua i siti in cui realizzare gli impianti.

Il Comune sosteneva che la deroga, di natura eccezionale, richiedesse l’accertamento del pregiudizio agli obiettivi di trasformazione digitale ove l’impianto non fosse collocato nel sito prescelto. La Corte respinge questa lettura: l’incipit della norma chiarisce la ratio e non introduce una condizione di legittimità. L’inclusione nel Piano e la ricaduta nel pixel già dimostrano la necessità dell’intervento; diversamente opinando la finalità della norma sarebbe frustrata.

Da ciò deriva che la mappatura in pixel prevale, ai fini della localizzazione, sugli eventuali vincoli di inedificabilità previsti dalla pianificazione territoriale o da norme di legge, fatta salva l’acquisizione del parere favorevole delle autorità preposte ai vincoli paesaggistici, culturali o ambientali. Risultano pertanto inapplicabili il regolamento comunale, le previsioni del Programma di Fabbricazione e il vincolo dell’art. 338 del R.D. n. 1265/1934.

L’appello è respinto e la sentenza confermata. La novità delle questioni giustifica la compensazione delle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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