Revoca licenze gioco per violazioni tributarie definitivamente accertate (TAR Lombardia n. 1595 del 24.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revoca delle licenze di polizia per la conduzione di esercizi dediti al gioco con apparecchi ex art. 88 T.U.L.P.S. trova fondamento nell’art. 30 d.l. n. 124/2019, che vieta la titolarità e la conduzione di esercizi con offerta di gioco pubblico a operatori economici responsabili di violazioni definitivamente accertate degli obblighi di pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali, secondo il rinvio all’art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016. Il potere di rilascio, revoca e rinnovo delle autorizzazioni di pubblica sicurezza è connotato da ampia discrezionalità, in ragione della natura intuitu personae della licenza e della finalità di tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico. La sospensione ex art. 10 T.U.L.P.S. presuppone l’abuso della persona autorizzata, ipotesi estranea alla revoca fondata sulla situazione debitoria del titolare. Il provvedimento non richiede quindi il previo passaggio sospensivo, né una valutazione di proporzionalità che ne subordini l’adozione.

Il Fatto

Il titolare di un’impresa individuale otteneva nel maggio 2018 tre licenze ex art. 88 T.U.L.P.S. per la conduzione di esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi ex art. 110, comma 6, T.U.L.P.S., presso due locali in Milano. Nel settembre 2022 il Questore disponeva la revoca delle tre licenze, sulla base degli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate da cui emergeva una situazione debitoria, rispetto alla quale la richiesta di rateizzazione non era stata accolta.

Il ricorrente impugnava il decreto davanti al TAR Lombardia, deducendo l’assenza dei presupposti della revoca per non definitività dell’accertamento tributario e la violazione del principio di proporzionalità, per non essere stata la revoca preceduta dalla sospensione. Il Ministero dell’Interno si costituiva chiedendo il rigetto. La domanda cautelare era respinta con ordinanza n. 1293 del 3.11.2022.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’accertamento sull’avvenuta cessione delle licenze, allegata dalla difesa erariale con nota del 29.2.2024, perché il ricorso è infondato per le medesime ragioni già espresse in sede cautelare.

Quanto al primo motivo, il TAR richiama il testo dell’art. 30 d.l. n. 124/2019, che vieta la titolarità e la conduzione di esercizi con offerta di gioco pubblico a operatori responsabili di violazioni definitivamente accertate degli obblighi tributari e previdenziali, secondo il rinvio all’art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016. Il ricorrente, pur affermando in astratto l’insussistenza del requisito della definitività, non confuta l’assunto della Questura sulla sussistenza di significative e reiterate violazioni tributarie e previdenziali. Il presupposto normativo è quindi integrato.

Il Collegio sottolinea la natura ampiamente discrezionale del potere di adottare autorizzazioni di polizia e di revocarle, richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 1140 del 2020. Con riferimento alla licenza di centro raccolta di giochi e scommesse, richiama TAR Calabria, Catanzaro, n. 495 del 2021 e TAR Sicilia, Palermo, n. 3269 del 2022: l’Amministrazione valuta con il massimo rigore ogni circostanza che consigli il rilascio, la revoca o il rinnovo, nel rispetto dei canoni di motivazione, coerenza logica e ragionevolezza. Assumono rilievo anche fatti privi di significato penale, purché significativi sul piano prognostico. Il motivo è respinto.

Quanto al secondo motivo, la censura di violazione del principio di proporzionalità per mancata previa sospensione ex art. 10 T.U.L.P.S. è parimenti infondata. La sospensione riguarda la differente ipotesi dell’abuso della persona autorizzata, che ricorre quando il titolare esercita l’attività in modo non conforme alle facoltà autorizzate. Nel caso di specie i presupposti sono del tutto differenti, attenendo alla situazione debitoria del titolare della licenza.

Il ricorso è quindi respinto. In considerazione dell’assenza di attività difensiva nella fase di merito, le spese di giudizio sono compensate tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *