L’ordine di demolizione è atto vincolato e non richiede motivazione sull’interesse pubblico (TAR Sicilia n. 1931 del 24.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza che ingiunge la demolizione di un immobile abusivo costituisce espressione di un potere vincolato e doveroso in presenza dei presupposti di legge e non richiede la preventiva comunicazione di avvio del procedimento, non essendo configurabile alcun apporto partecipativo idoneo a orientare diversamente il contenuto dell’atto. Il provvedimento è sorretto da motivazione adeguata quando contiene la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività, non dovendo individuare un interesse pubblico ulteriore e diverso rispetto al ripristino della legalità violata, neppure quando intervenga a notevole distanza di tempo dalla commissione dell’abuso. Non è pertanto configurabile alcun affidamento meritevole di tutela in capo al privato, operando la potestà sanzionatoria secondo il principio di inesauribilità a fronte di un illecito permanente. La mancata indicazione degli estremi catastali non vizia l’atto, essendo sufficiente l’analitica descrizione delle opere.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Dirigente dello sportello unico per l’edilizia del Comune ha disposto la demolizione di alcune opere ritenute abusive: una soletta in cemento armato con sottostante locale deposito, un forno coperto da tettoia, un’ulteriore tettoia e un ripostiglio. L’ordine richiamava una relazione di servizio della Polizia Municipale risalente a venticinque anni prima.
Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 2, 7, 8, 10 e 21-octies della legge n. 241/1990, la lesione del legittimo affidamento e l’eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria, lamentando l’assenza di comunicazione di avvio del procedimento, la mancata indicazione dei dati catastali, l’omessa motivazione sull’interesse pubblico e il lungo lasso di tempo trascorso. Il Comune si è costituito chiedendo la reiezione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal carattere vincolato dell’attività di repressione degli abusi edilizi. L’ordinanza di demolizione, in presenza dei requisiti di legge, è atto dovuto rispetto al quale non è richiesto alcun apporto partecipativo del privato, poiché la partecipazione non potrebbe determinare un esito diverso. Il Tribunale richiama sul punto un orientamento consolidato del Consiglio di Stato e del C.G.A.R.S.
La questione procedimentale è assorbita anche sul piano dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. Il privato non può limitarsi a denunciare la lesione delle pretese partecipative, ma deve allegare specificamente gli elementi che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto del provvedimento. Nel caso concreto nessun elemento è emerso, neppure in sede processuale, e il ricorrente non ha richiamato alcun fatto sopravvenuto idoneo a mutare il quadro di riferimento.
Quanto ai dati catastali, la loro mancata indicazione è irrilevante: è necessaria e sufficiente l’analitica descrizione delle opere, idonea a consentire al destinatario la rimozione spontanea. La descrizione contenuta nell’ordinanza è stata ritenuta sufficientemente dettagliata.
Il Tribunale richiama poi i principi dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 17 ottobre 2017: l’ordine di demolizione non richiede motivazione sulle ragioni di pubblico interesse diverse dal ripristino della legalità, neppure quando intervenga a distanza di tempo, non essendo configurabile alcun affidamento tutelabile. Il decorso del tempo e l’inerzia amministrativa non legittimano l’edificazione senza titolo, non emergendo alcuna forma di sanatoria automatica o praeter legem: la potestà sanzionatoria è inesauribile a fronte della natura di illecito permanente dell’abuso.
Quanto all’affidamento, il Collegio precisa che la tutela opera rispetto a provvedimenti amministrativi favorevoli, ipotesi che non ricorre quando le opere siano state realizzate in assenza di titolo. Irrilevante è infine l’avvenuta percezione dei tributi locali, essendo il manufatto abusivo comunque indice di capacità contributiva. Il ricorso è respinto, con integrale compensazione delle spese per la peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.