Il vincolo di territorialità nel noleggio con conducente resta essenziale (TAR Calabria n. 1212 del 10.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il vincolo di territorialità del servizio di noleggio con conducente non è eliminato dalla Corte cost. n. 56/2020. La Consulta ha caducato l’obbligo di rientro in rimessa dopo ogni singola prestazione, ma ha mantenuto il vincolo con la comunità locale di riferimento. Ne deriva che il servizio deve cominciare e terminare presso la rimessa situata nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Non basta la mera disponibilità della rimessa: occorre l’effettivo utilizzo. Il titolare che svolga in modo continuativo l’attività in ambito extraprovinciale, con sostanziale abbandono del territorio, viola il vincolo e legittima la revoca dell’autorizzazione.

Il Fatto

Il ricorrente era titolare di una autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente rilasciata dal Comune di Soverato. Successivamente aveva conferito il titolo a una cooperativa ai sensi dell’art. 7, comma 1, legge n. 21/1992, della quale era socio, mantenendo la sede di partenza e rimessa del veicolo in un garage del territorio comunale.

Il Comune di Soverato ha adottato una determinazione dirigenziale di annullamento dell’autorizzazione, contestando la violazione del vincolo di territorialità e la circostanza che il Comune non rientrasse nelle aree geografiche del contratto di prestazione di servizio NCC stipulato dalla cooperativa. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con ricorso al TAR Calabria, articolando due motivi.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente ha sostenuto che il Comune avesse travisato i presupposti, ritenendo illecita l’adesione a un consorzio che assume incarichi su tutto il territorio nazionale. Ha inoltre richiamato l’art. 7, comma 1, legge n. 21/1992 e la Corte cost. n. 56/2020, secondo cui sarebbe ormai possibile cumulare più servizi senza obbligo di rientro in rimessa dopo ciascuno di essi.

Il Collegio ha rigettato entrambi i motivi. Il TAR ha ribadito che la territorialità resta un vincolo essenziale dell’attività, richiamando la giurisprudenza amministrativa più recente (Cons. Stato n. 1957/2025 e Cons. Stato n. 2807/2016). L’obbligo di utilizzare una rimessa ubicata nel territorio del Comune autorizzante serve a garantire che il servizio, pur senza limiti spaziali, cominci e termini presso la stessa, così da assicurarne lo svolgimento in favore della comunità locale.

Il TAR ha poi distinto la portata della Consulta. Se è vero che la Corte cost. n. 56/2020 ha eliminato l’obbligo di rientrare in rimessa prima di ogni prestazione, ha però mantenuto l’obbligo di ricevere le prenotazioni presso la sede o la rimessa, quale elemento distintivo rispetto al servizio taxi. Il rispetto del vincolo non può prescindere dall’accertamento dell’effettivo utilizzo della rimessa: non basta la mera disponibilità.

Nel caso concreto la documentazione ha dimostrato che la licenza era stata trasferita a una cooperativa con sede altrove e che il contratto di prestazione di servizio copriva aree geografiche diverse dal Comune di Soverato. Gli accertamenti della Polizia Locale hanno confermato il mancato utilizzo della rimessa. Il servizio veniva svolto in modo continuativo in tutt’altra parte d’Italia, con sostanziale abbandono del territorio di riferimento.

Il ricorso è stato quindi rigettato. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura anche interpretativa della questione. Il Tribunale ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità della parte interessata ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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