Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso per nuovi criteri regionali (TAR Lombardia n. 1835 del 17.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta approvazione dei nuovi criteri e indirizzi regionali per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio, con contestuale approvazione di un nuovo studio idraulico, determina la carenza di interesse all’annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso proposto avverso la precedente deliberazione regionale è pertanto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La declaratoria prescinde dall’esame nel merito dei motivi di illegittimità dedotti. Le spese di giudizio sono compensate in ragione dell’accordo intercorso tra le difese delle parti.
Il Fatto
Il Comune ricorrente ha impugnato la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia 9 settembre 2019, n. XI/2120, pubblicata sul B.U.R.L. del 13 settembre 2019, con cui è stato disposto l’aggiornamento dell’allegato 1 ai criteri e indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio, in attuazione dell’art. 57 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12. Oggetto dell’impugnazione era, in particolare, lo studio idrogeologico, idraulico e ambientale dei Torrenti Zerra e Seniga, con riferimento alla relazione idraulica generale e alle planimetrie 6 e 7.
Secondo il Comune, gli elaborati regionali avevano ampliato e implementato il numero delle aree di pericolosità idraulica sul proprio territorio, in difformità da quanto indicato nel P.A.I., nel P.G.R.A. e nei precedenti studi. La Regione si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso. In prossimità dell’udienza, la difesa del Comune ha depositato istanza dichiarando la sopravvenuta carenza di interesse, per l’intervenuta approvazione di nuovi criteri e di un nuovo studio idraulico; la Regione ha aderito, concordando la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della segnalazione della difesa ricorrente circa l’intervenuta improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La ragione è individuata nell’approvazione della deliberazione di Giunta regionale 10 maggio 2021, n. XI/4685, con cui è stato disposto un ulteriore aggiornamento dei criteri e indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio.
Tale deliberazione ha contestualmente approvato un nuovo studio idraulico relativo ai Torrenti Zerra e Seniga. Il sopravvenuto assetto regolatorio e tecnico incide sull’oggetto del contendere, privando la parte ricorrente dell’interesse a una pronuncia di annullamento sul provvedimento originariamente impugnato.
Il Tribunale rileva che, in presenza di tale sopravvenienza, nessuna ulteriore ragione residua per una decisione del giudizio nel merito. La declaratoria di improcedibilità assorbe quindi ogni valutazione sui motivi di illegittimità articolati nel ricorso, senza che il Collegio ne esamini il fondamento.
Quanto alle spese di giudizio, il Tribunale dà atto dell’accordo intervenuto tra i difensori delle parti e le compensa integralmente. Sul piano processuale, la sentenza dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e ordina che sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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