Rimborso spese legali del dipendente assolto: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Sicilia n. 1174 del 25.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto il rimborso delle spese di assistenza legale spettanti al dipendente pubblico, in virtù dell’art. 39 della L.R. Sicilia n. 145/1980 come interpretato dall’art. 24 della L.R. Sicilia n. 30/2000, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Il diritto al rimborso sorge al ricorrere dei presupposti di legge — riconducibilità dei fatti all’espletamento del servizio e intervenuta assoluzione piena — e non è subordinato a scelte o valutazioni discrezionali della pubblica amministrazione. L’assenza di poteri discrezionali dell’ente, compresa la verifica del conflitto di interessi, esclude la configurabilità di una posizione di interesse legittimo. Non è quindi il giudice amministrativo, ma quello ordinario, a conoscere della domanda.
Il Fatto
Il ricorrente, già dirigente di un dipartimento comunale, era stato sottoposto a procedimento penale per reati asseritamente commessi nell’esercizio delle funzioni connesse al proprio ufficio. Il giudizio si era concluso con sentenza di assoluzione con formula piena, perché il fatto non sussiste e perché non ha commesso il fatto.
Con successive istanze il ricorrente aveva chiesto al Comune il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa, invocando la disciplina regionale sul patrocinio legale. L’amministrazione aveva rigettato la domanda, ravvisando un conflitto di interessi con l’ente, desunto dalla costituzione di parte civile nel processo penale. Il dipendente ha quindi impugnato il provvedimento di rigetto davanti al giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’amministrazione e la ritiene fondata. La questione riguarda la natura della posizione soggettiva vantata dal dipendente: se diritto soggettivo, con giurisdizione del giudice ordinario; se interesse legittimo, con giurisdizione del giudice amministrativo.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 27282 del 17.11.2017, che proprio con riferimento al rapporto di lavoro degli enti locali siciliani ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario. Quando l’accertamento dei presupposti del diritto al rimborso appartiene alla giurisdizione ordinaria secondo la regola generale di riparto, la controversia sfugge al giudice amministrativo. Nello stesso senso viene richiamata Cass. civ. Sez. VI n. 20729 del 13.08.2018.
Il Collegio valorizza anche Cass. Sez. Un. n. 3887 del 17.02.2020, secondo cui l’ammissibilità del rimborso non è subordinata a scelte o valutazioni discrezionali della pubblica amministrazione. La posizione soggettiva dell’amministratore o del dipendente non degrada a interesse legittimo per effetto di previsioni di ordine contabile. Ne consegue che la causa, in base al criterio di riparto fondato sulla situazione giuridica azionata, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
Il Tribunale esclude poi che la discrezionalità possa riferirsi alla valutazione sull’assenza del conflitto di interessi prevista dal CCNL. La disciplina regionale non contempla alcun rinvio alla contrattazione collettiva, limitandosi a subordinare il rimborso alla riconducibilità dei fatti all’espletamento del servizio e all’assoluzione piena. Non sussiste quindi alcun elemento discrezionale idoneo a radicare la giurisdizione amministrativa.
Il ricorso viene dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in favore del giudice ordinario, davanti al quale il processo potrà essere riproposto ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.. La natura interpretativa della questione e i diversi avvisi dello stesso Tribunale giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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