Rinuncia e sopravvenuta carenza di interesse estinguono il ricorso (TAR Sicilia n. 3570 del 29.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione. Se egli dichiari la sopravvenuta carenza di interesse, il giudice, in ossequio al principio dispositivo, non può procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire: deve pertanto dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Parimenti improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse è il ricorso incidentale allorché il controinteressato abbia formulato rinuncia c.d. irrituale. La declaratoria in rito giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
Il Fatto
Un docente ha impugnato davanti al TAR Sicilia gli atti della valutazione comparativa per la chiamata di un posto di professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Catania, contestando segnatamente il rigetto dell’istanza di ricusazione di un commissario e l’operato della commissione in presenza di pubblicazioni in collaborazione con il candidato risultato vincitore. Ha chiesto l’annullamento degli atti e la rinnovazione della procedura.
Il controinteressato si è costituito e ha proposto ricorso incidentale, censurando l’ammissione del ricorrente principale. Il ricorrente ha poi depositato motivi aggiunti avverso la nomina del vincitore a seguito della procedura. Dopo l’istruttoria disposta dal Collegio, il controinteressato ha rinunciato al ricorso incidentale e il ricorrente principale ha dichiarato di rinunciare al giudizio, non insistendo per la decisione per essere maturate le condizioni della carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica attiene alla sorte del ricorso allorché, prima della trattazione in decisione, il ricorrente dichiari di avere perduto ogni interesse. Il Collegio muove dal rilievo che sino a quel momento il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione e può quindi rinunciare al ricorso o dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse.
Da ciò deriva, sul piano processuale, che il giudice amministrativo non ha il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. In applicazione del principio dispositivo, egli è tenuto alla declaratoria di improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il Collegio richiama sul punto un orientamento consolidato, citando TAR Campania, Napoli, sez. VII, 17 settembre 2024, n. 5011, TAR Lazio, Roma, sez. IV bis, 8 aprile 2024, n. 6724 e TAR Campania, Salerno, sez. II, 1 febbraio 2024, n. 337.
Analoga sorte segue il ricorso incidentale. Essendo stata formulata dal controinteressato una rinuncia c.d. irrituale e dichiarata l’improcedibilità del ricorso principale e dei motivi aggiunti, il Collegio ne dichiara parimenti l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 42, comma 1, e 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Quanto alle spese, il Collegio le compensa integralmente fra le parti, in ragione dell’esito in rito e della concorde richiesta dei difensori. Il dispositivo dichiara improcedibili il ricorso introduttivo, i motivi aggiunti e il ricorso incidentale per sopravvenuto difetto di interesse.
Nota della Redazione
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