Decadenza dall’impugnazione della graduatoria ERP e piena conoscenza del provvedimento (TAR Toscana n. 352 del 26.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Per gli atti amministrativi soggetti a comunicazione individuale il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso, ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., decorre non solo dalla notificazione o dalla comunicazione del provvedimento, ma anche dalla sua piena conoscenza. L’onere di provare la piena conoscenza dell’atto lesivo grava sull’Amministrazione resistente, che può assolverlo con qualunque mezzo, anche documentale. La conoscenza acquisita dal difensore incaricato e manifestata in un atto di parte integra la piena conoscenza in capo all’interessata, con decorrenza del termine da quella data. Il ricorso proposto oltre la scadenza è irricevibile e la causa è definita con sentenza ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera a), cod. proc. amm.

Il Fatto

Il Comune di Figline e Incisa Valdarno pubblicava un bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica per l’anno 2022. La domanda della ricorrente veniva esclusa dalla graduatoria provvisoria con la motivazione “stato civile ignoto componenti nucleo familiare”. L’interessata produceva autocertificazione e documentazione anagrafica sul proprio stato civile, ma non quella relativa al figlio maggiorenne convivente.

Con determinazione del 22 novembre 2022 il Comune approvava la graduatoria definitiva, confermando l’esclusione. Nel gennaio 2023 il legale della ricorrente avviava un’interlocuzione via posta elettronica con il Comune e, con pec del 14 febbraio 2023, dava atto esplicitamente dell’avvenuta esclusione. Il ricorso veniva notificato e depositato l’8 agosto 2023.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via prioritaria le eccezioni preliminari del Comune e le ritiene fondate. La questione centrale riguarda il dies a quo del termine decadenziale. Il comma 2 dell’art. 41 cod. proc. amm. individua la decorrenza, per gli atti soggetti a comunicazione individuale, nella notificazione, nella comunicazione o nella piena conoscenza; per gli atti non soggetti a notificazione individuale, dal giorno di scadenza del termine di pubblicazione.

Il Tribunale qualifica la determinazione comunale impugnata come atto soggetto a comunicazione individuale. Rileva che l’Amministrazione non ha provato la comunicazione o la notificazione della determina di approvazione della graduatoria. Ha però dimostrato la piena conoscenza del contenuto lesivo dell’atto in capo alla ricorrente alla data del 14 febbraio 2023.

La prova è costituita dalla pec inviata in quella data dal difensore incaricato al legale del Comune, nella quale si fa esplicito riferimento all’avvenuta esclusione della signora dal bando per asserita mancanza di documentazione. Da tale data il Collegio fa decorrere il termine per la notifica del ricorso introduttivo, con scadenza al successivo 17 aprile 2023.

Il ricorso risulta notificato solo l’8 agosto 2023, quando il termine era abbondantemente decorso. Il Collegio segnala un ulteriore profilo di inammissibilità: la notifica è avvenuta al solo Comune e a nessun controinteressato. La censura si traduce nella declaratoria di irricevibilità del gravame, con definizione della causa ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera a), cod. proc. amm.

Le spese sono compensate in ragione delle reciproche condizioni delle parti e della materia del contendere. Quanto all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, presentata il 9 agosto 2023, il Collegio conferma l’esclusione disposta dalla Commissione, stante l’irricevibilità del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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