Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità dell’appello al Consiglio di Stato (Cons. Stato n. 5908 del 08.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la dichiarazione dell’appellante di non avere più interesse alla coltivazione del gravame, intervenuta prima della decisione, fa venir meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio e determina la declaratoria di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse. L’evenienza è espressamente prevista dall’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che ne fa conseguire la conferma della sentenza impugnata. La definizione in rito del giudizio, con la conferma dell’impugnata sentenza, giustifica la compensazione delle spese di grado quando le parti la richiedano congiuntamente. Ai fini del contributo unificato, soccombente in rito è la parte appellante che ha reso la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.

Il Fatto

La controversia riguarda un ordine di bonifica ambientale. Con provvedimento del 16 dicembre 2016 la Provincia aveva intimato, ai sensi dell’art. 244, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, alla società ricorrente e ad altri soggetti di presentare il piano di caratterizzazione e di provvedere all’attuazione della procedura di bonifica e al ripristino dello stato dei luoghi, in relazione all’ambito territoriale interessato dalla rete di canali correlabili con uno stabilimento siderurgico dismesso.

La società impugnava l’ordinanza davanti al TAR Piemonte, che respingeva il ricorso con compensazione delle spese. Proposto appello, articolato in quattro motivi, la causa veniva trattenuta in decisione. Prima dell’udienza, con nota del 25 giugno 2025, la parte appellante dichiarava di non avere più interesse al gravame, chiedendo la declaratoria di improcedibilità; la controparte aderiva espressamente con dichiarazione del 26 giugno 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione preliminare posta dalla dichiarazione dell’appellante. La rinuncia processuale alla coltivazione del gravame, motivata e intervenuta prima della decisione, viene qualificata come evenienza idonea a fare venire meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio di appello.

Il percorso argomentativo si fonda sui principi elaborati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato — richiamati nelle sentenze Sez. V n. 3563 del 2014 e Sez. V n. 1258 del 2012 — e sulle norme di riferimento: l’art. 34, comma 5, l’art. 35, comma 1, lett. c) e l’art. 84, comma 4, cod. proc. amm.. Su questa base il Collegio qualifica la dichiarazione come causa di improcedibilità del ricorso in appello.

Alla declaratoria consegue la conferma dell’impugnata sentenza: la definizione in rito non travolge il giudizio di primo grado, che resta fermo nella sua statuizione di rigetto.

Quanto alle spese, la definizione in rito del giudizio suggerisce la compensazione delle spese di grado, come peraltro richiesto congiuntamente dalle parti. Il Collegio regola infine il profilo del contributo unificato: soccombente in relazione al grado di appello deve considerarsi la parte appellante, che ha reso la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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