Ordine di demolizione vincolato e insussistenza della natura pertinenziale delle opere (TAR Lazio n. 590 del 08.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 costituisce espressione di attività amministrativa vincolata e non è assistito dalle garanzie partecipative di cui agli artt. 7 e ss. della legge n. 241/1990, essendo sufficiente, in caso di loro omissione, il rilievo che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso per la natura del potere esercitato, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. Il mero decorso del tempo tra la realizzazione dell’abuso e l’adozione della misura repressiva non ingenera alcun legittimo affidamento e non radica un onere di motivazione rafforzata sulle ragioni di pubblico interesse, trattandosi di illecito permanente e di misura di carattere reale. Le opere che, per dimensioni e funzione, presentino autonomia funzionale rispetto al manufatto principale non integrano la nozione di pertinenza urbanistica, e la loro natura precaria va accertata con criterio funzionale e non meramente strutturale, con la conseguenza che se ne impone il previo rilascio del permesso di costruire. In presenza di più interventi edilizi sulla medesima area, la valutazione del loro impatto deve essere unitaria e non atomistica.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune ha ingiunto la demolizione di una pluralità di manufatti e tettoie realizzati sul proprio terreno in assenza di titolo edilizio. Le opere — baracche in legno, tettoie con copertura in lamiera, un box, un fabbricato in muratura e un manufatto ad uso mensa per gli operai — risultavano adibite a deposito e a locali di lavoro nell’ambito dell’attività commerciale di lavorazione del legname esercitata dal ricorrente.

Il ricorso era affidato a tre motivi: l’omessa comunicazione di avvio del procedimento; il difetto di motivazione, in ragione del lungo tempo intercorso tra la realizzazione delle opere e l’adozione dell’ordinanza; il difetto di presupposto, avendo il ricorrente dedotto che le opere sarebbero state precarie, edificate ante 1967 e costituenti pertinenza del fabbricato principale. Il Comune, costituitosi, ha sostenuto l’infondatezza del gravame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo mezzo richiamando il consolidato orientamento secondo cui l’attività di repressione degli abusi edilizi mediante l’ordine di demolizione ha natura vincolata. Ne deriva l’inapplicabilità delle garanzie partecipative di cui agli artt. 7 e ss. della legge n. 241/1990, non essendo dovuta la previa comunicazione di avvio né sussistendo l’obbligo di valutare le osservazioni degli interessati.

Il Tribunale aggiunge che, in ogni caso, l’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241/1990 escluderebbe conseguenze invalidanti, poiché l’Amministrazione non avrebbe potuto adottare un provvedimento diverso. Il ricorrente non ha allegato alcun elemento idoneo a dimostrare un diverso esito, per lui favorevole, dell’attività di vigilanza edilizia.

Quanto al secondo motivo, il Collegio segue l’orientamento consolidatosi dopo l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 9/2017: dalla natura vincolata dell’ordine deriva la non necessità di una motivazione sulle ragioni di pubblico interesse. Il tempo trascorso non determina l’insorgenza di uno stato di legittimo affidamento e non innesta uno specifico onere motivatorio, perché lungi dal radicare la posizione dell’interessato rafforza il carattere abusivo dell’intervento. Il principio vale anche quando il titolare attuale del bene non sia responsabile materiale dell’abuso, in coerenza con il carattere di realità della misura demolitoria.

Il terzo motivo è respinto su un duplice piano. Anzitutto il Collegio esclude la possibilità di una considerazione atomistica dei singoli abusi: il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio, e il loro numero, tipologia e caratteristiche evidenziano un impatto complessivo già sufficiente a corroborare la legittimità della misura.

Nel merito, la prova della risalenza delle opere ante 1967 grava sul privato, unico soggetto nella disponibilità dei documenti, e deve fondarsi su elementi certi e univoci, ridondando l’incertezza a suo danno; nella specie la difesa comunale ha dedotto, sulla base di una fotogrammetria, l’inesistenza delle opere nel 1966. La natura precaria va poi accertata con criterio funzionale: le esigenze non temporanee, quali quelle connesse all’esercizio dell’attività commerciale e alla presenza delle opere in un’informativa giudiziaria del 1996, impongono il titolo edilizio. Infine, la nozione di pertinenza urbanistica è limitata a interventi di modesta entità e privi di autonomia funzionale, e non ricorre per le tettoie di rilevanti dimensioni che modificano l’assetto del territorio occupando aree e volumi ulteriori rispetto alla res principalis.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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