Ottemperanza al giudicato sulle spese e nomina del commissario ad acta (TAR Marche n. 329 del 06.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, accertata la mancata esecuzione del giudicato che condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di lite, dichiara l’inottemperanza e assegna un termine per l’adempimento. La nomina del commissario ad acta, disposta per il caso di persistente inerzia, costituisce misura sufficiente a garantire l’esecuzione e non richiede il riconoscimento dell’indennizzo di cui all’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., in assenza di particolari motivi di dubbio sul sollecito adempimento. Il ricorso è procedibile solo dopo il decorso del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo, ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono distratte a favore del difensore antistatario.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm. per ottenere l’accertamento dell’inadempimento dell’amministrazione all’obbligo di ottemperare alla sentenza n. 205/2024 del 18 settembre 2024 del Tribunale di Fermo. Il titolo aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 521,50, oltre accessori, con distrazione a favore del difensore antistatario.

Il Ministero si è costituito resistendo al ricorso. All’udienza camerale la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha escluso dal materiale decisorio la documentazione depositata dall’amministrazione e le repliche del ricorrente, in quanto collocate oltre i termini, ancorché dimidiati, previsti dall’art. 73 cod. proc. amm..

Il ricorso è stato dichiarato procedibile. Dopo la notifica del titolo presso la sede reale dell’amministrazione e prima della proposizione del ricorso era infatti decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.

Nel merito il Collegio ha rilevato il mancato pagamento delle somme liquidate dal giudice ordinario. Ha quindi accertato la sussistenza dei presupposti di legge, individuati nel decorso del termine di cui alla norma citata e nell’assenza di effettive ragioni di diritto contrarie alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.

Il Tribunale ha conseguentemente dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale al capo sulle spese, salvo quanto eventualmente già corrisposto, assegnando il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso ha nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, con assunzione delle funzioni solo su istanza del creditore e intervento entro i successivi centoventi giorni.

È stata invece rigettata la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm.: il Collegio non ha ravvisato particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ha ritenuto sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del commissario. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico dell’amministrazione, in ragione dell’inadempimento esistente al momento della presentazione del ricorso, e distratte a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e dell’art. 39 cod. proc. amm..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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