Revoca della concessione demaniale per perdita dell’accesso e sopravvenuta carenza di interesse (TAR Liguria n. 302 del 29.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revoca di una concessione demaniale marittima disposta per sopravvenuta impossibilità di utilizzare l’unico accesso previsto in sede concessoria non richiede una motivazione autonoma sul pubblico interesse, essendo sufficiente l’illustrazione del fatto nuovo e del suo carattere incompatibile con la prosecuzione del rapporto. La relativa disciplina va coordinata con l’art. 21-quinquies legge n. 241/1990, che tipizza il mutamento della situazione di fatto tra i presupposti della revoca. Il ricorso avverso la revoca è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il titolo concessorio, anche in caso di annullamento dell’atto, risulterebbe comunque scaduto e non rinnovato, così da non arrecare alcun vantaggio al ricorrente. La mancata notifica al controinteressato è sanata dalla sua costituzione in giudizio intervenuta prima della scadenza del termine di impugnazione.

Il Fatto

La ricorrente era titolare di due concessioni demaniali marittime: la n. 71/2005, relativa a un tratto di arenile su cui gestiva uno stabilimento balneare, e la n. 94/2005, relativa a un dehor sopraelevato asservito a un bar pasticceria. Quest’ultimo era accessibile legittimamente dal solo immobile di proprietà di un terzo, detenuto in locazione dalla ricorrente.

Nel 2021 la ricorrente perse la disponibilità di tale immobile per effetto di una sentenza del Tribunale di Savona che dichiarò la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento e convalidò lo sfratto. La proprietaria dell’immobile sollecitò ripetutamente il Comune a revocare la concessione, rappresentando che la terrazza continuava a essere usata tramite un percorso non autorizzato. Con decreto dirigenziale il Comune revocò la concessione n. 94/2005, sul rilievo che la ricorrente aveva perso l’unico legittimo accesso al dehor. La ricorrente impugnò il provvedimento deducendo tre motivi.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha disposto l’estromissione dell’Agenzia del demanio, essendo le funzioni in materia delegate agli enti locali e adottati dal Comune tutti gli atti. Ha poi qualificato l’interveniente come controinteressata, sia sotto il profilo formale, per essere menzionata nell’atto gravato, sia sotto il profilo sostanziale, per il suo interesse speculare alla conservazione della revoca. La mancata notifica del ricorso non ha comportato l’inammissibilità, perché la costituzione dell’interveniente è avvenuta prima della scadenza del termine di impugnazione, con effetto sanante.

Nel merito il Tribunale ha rilevato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La concessione n. 71/2005, cui secondo la ricorrente il dehor avrebbe dovuto essere asservito, era scaduta al 31.12.2023 e non rinnovata. Il Comune aveva richiamato le pronunce dell’Adunanza Plenaria n. 17 e 18/2021 e la Cons. Stato n. 2192 del 2023, che ha ritenuto in contrasto con il diritto eurounitario la proroga automatica delle concessioni. Pertanto, anche in caso di annullamento, la concessione n. 94/2005 sarebbe stata soggetta al medesimo termine ormai spirato, senza alcun vantaggio per la ricorrente.

Ad abundantiam la Corte ha esaminato i motivi, giudicandoli infondati. Le memorie procedimentali non contenevano elementi idonei a mutare il contenuto dispositivo dell’atto. L’accesso al dehor previsto dalla concessione n. 94/2005 era unicamente quello dall’immobile del terzo, come risultava dalle planimetrie allegate, costituenti parte integrante della concessione. L’art. 3 del regolamento comunale sui dehor ammetteva solo nuove occupazioni in deroga al requisito ortogonale, non già il riasservimento di una struttura esistente.

Quanto al terzo motivo, il Collegio ha chiarito che la disciplina delle concessioni demaniali va coordinata con l’art. 21-quinquies legge n. 241/1990. Il mutamento della situazione di fatto è presupposto tipizzato della revoca. Trattandosi di revoca per sopravvenienza, non era richiesta la motivazione sul pubblico interesse, essendo sufficiente l’illustrazione del fatto nuovo incompatibile con la prosecuzione del rapporto, puntualmente indicato nel provvedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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