Incidente di esecuzione improcedibile per cessazione della materia del contendere (TAR Puglia n. 1253 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di nomina del Commissario ad acta, proposta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a., è dichiarata improcedibile per cessazione della materia del contendere quando, nelle more della trattazione dell’incidente di esecuzione, l’amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa in modo pieno e irretrattabile la pretesa accertata in giudizio. La pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce la controversia nel merito e non lascia residuare alcuna utilità alla decisione. Il giudice applica il principio dell’art. 34, comma 5, c.p.a., che impone la declaratoria di cessazione ogniqualvolta la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta. Le spese della fase seguono la soccombenza.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un’azienda agricola in Contrada “Todisco” nel territorio del Comune di Statte, aveva impugnato, con ricorso ex art. 117 c.p.a., il silenzio serbato dall’amministrazione comunale sull’istanza di riqualificazione urbanistica dei terreni sottoposti a vincolo preordinato all’esproprio ormai decaduto per decorso del termine quinquennale. Il TAR adito, con sentenza n. 1077/2023, aveva accolto il ricorso, accertato l’illegittimità del silenzio e ordinato al Comune di pronunciarsi espressamente entro novanta giorni.
Perdurando l’inottemperanza, la ricorrente ha introdotto un incidente di esecuzione ex art. 117, comma 3, c.p.a., chiedendo la nomina di un Commissario ad acta. La trattazione veniva rinviata su istanza della stessa ricorrente, stante l’avvio del procedimento di variante al P.U.G. Da ultimo, la ricorrente ha chiesto la declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere, essendo intervenuta l’approvazione definitiva della variante.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina l’istanza introduttiva dell’incidente di esecuzione e ne rileva la sopravvenuta improcedibilità. La ricorrente ha documentato che, nelle more della trattazione, il Comune ha adottato e definitivamente approvato la variante al P.U.G., con esclusione dei vincoli espropriativi sui terreni e conseguente reviviscenza della destinazione agricola.
Il quadro normativo è quello dell’art. 34, comma 5, c.p.a., secondo cui, qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere. Il Tribunale richiama il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di cessazione definisce la controversia nel merito, accertando la pretesa dedotta in giudizio allorquando sia intervenuta una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva.
Il Collegio precisa che è decisivo verificare che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo azionato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito, richiamando Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 26 gennaio 2024, n. 823. Nel caso concreto, l’approvazione definitiva della variante ha eliminato i vincoli espropriativi precedentemente impressi, realizzando l’effetto utile perseguito dalla ricorrente con l’istanza.
In conclusione, l’istanza introduttiva dell’incidente di esecuzione è dichiarata improcedibile per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.. Le spese della fase seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente, con condanna del Comune intimato.
Nota della Redazione
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