Daspo urbano: durata oltre il minimo va motivata in modo specifico (TAR Sicilia n. 3043 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso ai pubblici esercizi e ai locali di pubblico trattenimento ex art. 13-bis d.l. n. 14/2017 richiede la denuncia, negli ultimi tre anni, per uno dei reati ivi indicati, l’individuazione oggettiva dell’ipotesi violativa e una valutazione prognostica di pericolo attuale per la sicurezza. La misura appartiene al diritto amministrativo della prevenzione e si fonda su elementi gravi, precisi e concordanti, secondo la logica del più probabile che non, non essendo richiesta la prova della commissione del reato. Quando il Questore applica il divieto per una durata superiore al minimo edittale, il provvedimento deve dare atto in motivazione delle ragioni specifiche che impongono la maggiore durata e la deroga alla partecipazione procedimentale. In difetto, la misura è annullata nella parte eccedente il minimo, ferma restando la prescrizione minima.
Il Fatto
La Questura di Catania ha vietato a un minore, per due anni, l’accesso a tre esercizi pubblici situati in Acireale, nella zona denominata “Area C.O.M.”, e lo stazionamento nelle loro immediate vicinanze. Il provvedimento si fondava sul deferimento del minore per lesioni aggravate in concorso, in relazione a un’aggressione avvenuta il 14 settembre 2024 nei pressi dei locali.
I genitori, nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale, hanno impugnato il divieto e il diniego di accesso agli atti, deducendo la violazione del diritto di difesa, il difetto di motivazione, la genericità del divieto e l’assenza del presupposto dinamico di pericolosità. Respinta la domanda cautelare, il C.G.A.R.S. ha disposto l’acquisizione riservata del fascicolo e ha sospeso l’esecuzione del DASPO oltre il termine di un anno. La causa è giunta alla decisione di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la struttura dell’art. 13-bis d.l. n. 14/2017, individuando tre condizioni: la denuncia negli ultimi tre anni per uno dei reati richiamati, l’individuazione oggettiva dell’ipotesi violativa e la valutazione che dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza. Il primo requisito ha natura oggettiva e si riferisce al fatto storico del deferimento, non alla qualificazione processual-penalistica. Il terzo richiede un apprezzamento dinamico e prognostico, ancorato a un pericolo attuale.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa sul DASPO urbano come misura di prevenzione: non occorre la certezza della condotta, ma elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento probabilistico di elevata attendibilità. Sul punto richiama TAR Lombardia, Milano, sez. I, n. 522 del 2025 e TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 5 del 2024.
Nel caso concreto i presupposti risultano espressamente valutati. La denuncia per lesioni aggravate in concorso rientra tra i reati contemplati e nell’arco temporale considerato; l’unicità della denuncia è irrilevante, non richiedendo la norma una pluralità di contestazioni. Anche la valutazione prognostica è declinata attraverso la ricostruzione delle azioni violente e del contesto.
Quanto alla pretesa genericità, il Collegio osserva che il provvedimento indica nominativamente i locali e richiama il comma 1-ter, che estende il divieto allo stazionamento nelle immediate vicinanze. L’espressione va intesa come lo spazio più prossimo ai locali, senza margini di indeterminatezza.
È invece fondata la censura sulla durata. Richiamando la propria giurisprudenza in tema di DASPO ex art. 6 legge n. 401/1989 e l’ordinanza cautelare del C.G.A.R.S. n. 337 del 2024, il Tribunale afferma che, se la misura è applicata nel minimo, le ragioni della durata e della deroga alla partecipazione possono essere genericamente indicate; se invece la misura supera il minimo, occorre dare atto delle ragioni specifiche, per evitare che il divario edittale mascheri un esercizio arbitrario del potere. Il provvedimento non motiva adeguatamente la durata biennale né la mancata audizione del destinatario. Ne deriva l’annullamento parziale del divieto nella parte eccedente un anno, con compensazione delle spese e ammissione definitiva al patrocinio a spese dello Stato.
Nota della Redazione
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