Revoca del concorso e soppressione del posto in pianta organica (TAR Sicilia n. 3792 del 14.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il candidato classificatosi al primo posto in una graduatoria non ancora approvata è titolare di un interesse legittimo alla definizione della procedura selettiva e, quindi, è legittimato a impugnare gli atti di rimodulazione della pianta organica che, sopprimendo il posto, costituiscono presupposto necessario e vincolante della revoca del concorso. La revoca della procedura concorsuale esige che l’Amministrazione dia conto di un effettivo mutamento della situazione di fatto o di diritto e che la scelta superi il vaglio di proporzionalità e ragionevolezza; a tal fine non è sufficiente il richiamo a una generica esigenza di privilegiare profili specialistici, quando l’ampliamento dell’organico già la soddisfi e la soppressione non risponda a ragioni finanziarie. L’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 si applica anche all’atto di avvio del concorso, che produce effetti durevoli, e la partecipazione alla selezione costituisce vantaggio definitivo. Infine, i componenti dell’organo collegiale sono tenuti all’astensione in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990.
Il Fatto
Il ricorrente aveva partecipato alla procedura concorsuale bandita dall’Autorità di Sistema Portuale per la copertura di più posizioni, risultando primo classificato nella graduatoria — non ancora approvata — relativa alla figura di V livello, operatore autista. Dopo la sospensione dell’efficacia della delibera di avvio delle assunzioni e la mancata approvazione di alcune graduatorie, l’Ente adottava una nuova pianta organica che, pur ampliando complessivamente l’organico, sopprimeva le due posizioni di V livello. Su tale presupposto il Presidente dell’Autorità disponeva la revoca della procedura nella parte relativa al posto cui il ricorrente aspirava.
Il candidato impugnava dinanzi al TAR Sicilia la delibera del Comitato di Gestione, la nota ministeriale di approvazione e il decreto presidenziale di revoca, deducendo il difetto di motivazione, l’insussistenza dei presupposti dell’autotutela e la violazione delle regole sull’astensione per conflitto di interessi. Le Amministrazioni intimate eccepivano il difetto di legittimazione passiva del Ministero, la sola aspettativa del ricorrente e la portata generale degli atti organizzativi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riconosce anzitutto la legittimazione passiva del Ministero, essendo stata impugnata anche la nota di approvazione. Sul piano dell’interesse al ricorso, il Tribunale ricostruisce l’orientamento secondo cui chi ha partecipato al concorso poi revocato vanta una posizione qualificata alla conclusione della selezione — TAR Napoli n. 2935 del 2019, TAR Napoli n. 4800 del 2019, Cons. Stato n. 2781 del 2024, TAR Piemonte n. 1231 del 2016 — e precisa che tale posizione è un vero e proprio interesse legittimo, non una mera aspettativa.
Passando al merito, la Sezione richiama i principi espressi dal C.G.A.R.S. n. 178 del 2020 e n. 230 del 2020 e dal Cons. Stato n. 11542 del 2022: il bando è atto generale esonerato da motivazione e tale resta il contrarius actus, ma la revoca deve comunque rispettare ragionevolezza e proporzionalità ed esprimere una meditata ponderazione del pubblico interesse. Gli stessi criteri valgono per gli atti di determinazione della pianta organica.
Verificando il primo profilo, il Collegio osserva che le sopravvenienze addotte — l’inclusione del Porto di Pozzallo, il programma PNRR e PNC, il Piano triennale delle opere — non dimostrano che i provvedimenti non avrebbero potuto avere contenuto diverso, ai sensi dell’art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241/1990. L’esigenza di privilegiare i profili specialistici risulta già soddisfatta dall’ampliamento dell’organico a 85 unità, e la difesa erariale ammette che la soppressione non dipende da ragioni finanziarie. Il decreto presidenziale di revoca richiama atti anteriori al bando e un riordino degli uffici adottato quando il posto era ancora in pianta organica, senza chiarire le sopravvenute circostanze obiettive.
Il Tribunale respinge anche l’eccezione di inapplicabilità dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, poiché l’atto di avvio del concorso produce effetti durevoli e la partecipazione costituisce vantaggio definitivo. Esclusa l’efficacia di giudicato esterno della precedente sentenza — contenente solo obiter dictum — il Collegio accoglie l’ulteriore censura sul conflitto di interessi: i componenti del Comitato avevano l’obbligo di astenersi ai sensi dell’art. 22 del regolamento e dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990, non applicandosi l’art. 78, secondo comma, del decreto legislativo n. 267/2000, riferito agli amministratori degli enti locali. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento degli atti e condanna dell’Autorità alle spese.
Nota della Redazione
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