Terzo condono: in area vincolata insanabili i nuovi volumi e superfici (TAR Sicilia n. 137 del 17.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In Sicilia, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, il terzo condono edilizio non è ammissibile in presenza di vincoli paesaggistici anche solo relativi. Il rinvio operato dall’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 all’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, investe l’intera disciplina statale, compreso il limite di cui al comma 27, lettera d). Nelle aree vincolate sono perciò sanabili soltanto gli interventi di minore rilevanza — restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria — che non comportino nuovi volumi o superfici. La creazione di un volume o di una superficie, anche tecnica o interrata, integra nuova costruzione ed è insanabile. Il provvedimento repressivo è vincolato: non richiede comparazione con l’interesse privato, né preavviso di rigetto, essendo inutile ogni apporto partecipativo.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di un fabbricato ad uso commerciale realizzato nel 1995 nell’isola di Vulcano, presentavano nel 2004 istanza di sanatoria ai sensi del terzo condono. L’immobile, di circa 50 metri quadri e 155 metri cubi, insiste su area sottoposta a vincolo paesaggistico.

La Soprintendenza, con nota del 31 maggio 2023, esprimeva parere negativo in applicazione della circolare assessoriale n. 2 del 30 dicembre 2022. Il Comune di Lipari, con provvedimento n. 10926 del 20 marzo 2024, respingeva quindi la domanda di sanatoria. I ricorrenti impugnavano il parere, il silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico, il diniego comunale e la circolare, proponendo motivi aggiunti avverso il provvedimento del Comune.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama le recenti pronunce della Sezione sul medesimo nucleo e conferma l’indirizzo ivi espresso. La circolare assessoriale n. 2/2022 ha correttamente recepito la declaratoria di illegittimità dell’art. 1 della legge regionale n. 19/2021, pronunciata dalla Corte costituzionale n. 252/2022 anche in via consequenziale sugli artt. 1, secondo comma, e 2.

Il passaggio argomentativo centrale riguarda il rinvio dell’art. 24 della legge regionale n. 15/2004: esso non si limita a termini e forme della domanda, ma richiama l’intera disciplina statale, compreso il comma 27, lettera d), dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003. Le previsioni statali sui limiti massimi del condono costituiscono norme di grande riforma economico-sociale e prevalgono sulla normativa regionale. Ne deriva che il terzo condono è precluso anche in presenza di vincoli relativi, e non solo assoluti.

La Corte ribadisce le condizioni che devono ricorrere congiuntamente per la sanatoria in area vincolata: opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo; conformità alle prescrizioni urbanistiche; riconducibilità alle tipologie di minore rilevanza di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1; parere favorevole dell’autorità preposta. Nel caso concreto difetta il requisito della minore rilevanza, poiché il manufatto comporta creazione di nuova superficie e nuovo volume.

Sul punto il Collegio richiama l’orientamento secondo cui, in zona paesaggistica, il divieto di incremento volumetrico riguarda qualsiasi nuova edificazione, anche tecnica o interrata, e la nozione di superficie utile va intesa in senso ampio e finalistico. I provvedimenti impugnati erano pertanto interamente vincolati: irrilevante l’omesso preavviso di rigetto, non essendovi spazio per un utile apporto partecipativo; non necessaria alcuna valutazione dell’interesse pubblico concreto, né configurabile un affidamento tutelabile del privato.

Il Collegio esclude inoltre l’operatività del silenzio-assenso ex art. 17, sesto comma, della legge regionale n. 4/2003, richiamando la Corte costituzionale n. 155/2021, e ritiene adeguata la motivazione per relationem ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Quanto alla restituzione di oblazione e oneri, la domanda è respinta per difetto di documentazione dei versamenti. Ricorso e motivi aggiunti sono rigettati, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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