Carta docente: ottemperanza e commissario ad acta sull’inadempimento del Ministero (TAR Lombardia n. 569 del 19.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il Ministero dell’Istruzione e del Merito, a fronte dell’allegato inadempimento, non può limitarsi a costituirsi senza fornire chiarimenti sull’attivazione del beneficio oggetto del titolo esecutivo: l’onere di provare l’avvenuto adempimento grava sul debitore, secondo i principi in tema di riparto dell’onere della prova tra creditore e debitore. Il giudice amministrativo, accertato il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza e, in caso di persistente inadempimento, nomina commissario ad acta. Questi agisce quale organo ausiliario del giudice, non nella veste di dirigente amministrativo, ed è tenuto a porre in essere tutti gli atti necessari all’integrale attuazione del comando contenuto in sentenza. La richiesta di riunione di più ricorsi patrocinati dal medesimo studio legale, priva di effettiva utilità per la decisione, va rigettata perché pregiudica la speditezza del procedimento.

Il Fatto

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 56/2024 del Tribunale ordinario di Cremona, Sezione Lavoro, con la quale era stato accertato il diritto all’attribuzione della Carta elettronica del Docente, in misura di euro 500,00 annui, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, con condanna del Ministero ai conseguenti adempimenti.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con atto di mera forma e ha poi chiesto la riunione del procedimento ad altri pendenti dinnanzi al medesimo TAR, patrocinati dallo stesso studio legale. La difesa ha inoltre contestato nel merito l’allegato inadempimento. La causa è giunta alla camera di consiglio dell’11 giugno 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto l’istanza di riunione, ritenendola priva di qualsiasi effettiva utilità per la decisione dei ricorsi e anzi pregiudizievole per le esigenze di speditezza. La riunione ha natura facoltativa e non è applicabile al giudizio di ottemperanza l’art. 151 disp. att. c.p.c., disposizione speciale prevista per il solo rito del lavoro e per i giudizi innanzi al giudice di pace. Non giustifica la riunione nemmeno l’obiettivo di limitare le spese di giudizio, già contenute e riferite ad attività preliminari distinte per ciascun ricorso. Il giudice ha osservato che non si può chiedere indulgenza per una situazione di palese carenza organizzativa cui l’Amministrazione non sembra in grado di ovviare.

Nel merito dell’ammissibilità, la sentenza ottemperanda è risultata passata in giudicato in base all’attestazione della cancelleria del 9.12.2024, ricorrendo quindi la fattispecie di cui all’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.. È risultato inoltre decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Collegio ha ricordato che, a seguito della riforma di cui al d.lgs. 149/2022, l’art. 475 c.p.c. non richiede più l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente la copia conforme all’originale.

La pretesa è stata accolta. L’Amministrazione non ha fornito chiarimenti sulla mancata attivazione della Carta elettronica per l’importo indicato nel titolo. Alla luce dei principi in tema di onere della prova tra debitore e creditore, richiamati da Cass. Sez. Un. n. 13533/2001, il ricorso è stato dichiarato fondato, in continuità con l’orientamento della Sezione su controversie analoghe.

Il Ministero è stato pertanto condannato a dare esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni, mediante il riconoscimento del beneficio, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al soddisfo. Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. Il Collegio ha precisato che questi agisce quale organo ausiliario del giudice, non nella veste di dirigente amministrativo, con il compito di dare attuazione alla pronuncia, anche attraverso l’ordine alla struttura tecnica di includere la ricorrente tra i soggetti abilitati al bonus. Le spese sono state poste a carico del Ministero, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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