Dipendenza da causa di servizio e discrezionalità tecnica del Comitato di Verifica (TAR Sicilia n. 1812 del 06.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio e le valutazioni medico-legali della Commissione medico ospedaliera costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, fondata su nozioni scientifiche e dati di esperienza. Nel giudizio di legittimità tali valutazioni non sono sindacabili nel merito e risultano censurabili per eccesso di potere solo in caso di assenza o difetto di motivazione, manifesta irragionevolezza o mancata considerazione di circostanze di fatto idonee a incidere sull’esito conclusivo. Ne consegue che al giudice amministrativo è precluso dichiarare la dipendenza dell’infermità da causa di servizio e condannare l’Amministrazione alle relative spettanze in assenza di un provvedimento che abbia accertato il nesso. La causa di servizio richiede che l’attività lavorativa operi come concausa efficiente e determinante, con esclusione di mere occasioni rivelatrici e dei fattori di rischio ordinari.

Il Fatto

Il ricorrente, militare dell’Aeronautica, aveva ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune infermità somatiche. Con successivo decreto l’Amministrazione, su conforme parere del Comitato di Verifica, aveva escluso la dipendenza da causa di servizio di una patologia psicologica. Il TAR Catania rigettava il primo ricorso; il C.G.A.R.S. accoglieva parzialmente l’appello, annullando in parte i provvedimenti e imponendo a C.M.O. e Comitato di acquisire più compiutamente le risultanze istruttorie e di valutare l’interdipendenza della patologia psicologica con le altre infermità già riconosciute.

In esecuzione di tale pronuncia la C.M.O. di Messina e il Comitato di Verifica riesaminavano il caso, confermando l’assenza di correlazione eziopatogenetica. L’Amministrazione, rilevata l’intempestività della domanda ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. n. 461/2001, respingeva l’istanza. Il ricorrente impugnava gli atti chiedendo anche la condanna al riconoscimento e all’ascrizione alla prima categoria della tabella A del d.P.R. n. 834/1981.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 11 del d.P.R. n. 461/2001 attribuisce al Comitato l’accertamento della riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità; l’art. 198, comma 4, d.lgs. n. 66/2010 demanda alla C.M.O. il giudizio diagnostico e la determinazione della data di conoscibilità. La competenza ad accertare il nesso spetta in via esclusiva al Comitato, sulla base del giudizio diagnostico della Commissione.

Nel merito, il primo motivo è infondato. La C.M.O. ha valutato in concreto l’interdipendenza con tutte le patologie, escludendola rispetto alle infermità somatiche già riconosciute e prendendo in esame anche la patologia non riconosciuta. Poiché tale ultima infermità non era stata accertata come dipendente da causa di servizio, difettava il presupposto per un vaglio di interdipendenza con il disturbo psicologico. Il giudizio tecnico-specialistico non presenta profili di illogicità censurabili.

Il secondo motivo è parimenti infondato. Il Collegio esclude che il disturbo renda il soggetto incapace a qualsiasi attività ai sensi del n. 28 della tabella A, categoria prima, del d.P.R. n. 834/1981. Non è irragionevole l’inquadramento nella settima categoria, ove figura l’isteronevrosi di media gravità, sindrome compatibile con la patologia accertata.

Il ricorso, comprensivo della domanda di condanna, è respinto. Le spese sono compensate per le peculiarità della vicenda, ai sensi degli artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 26 c.p.c.

Tutte le 200 sentenze sull'art. 26 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *