Revoca parziale del contributo per inadempimento del beneficiario e giurisdizione ordinaria (TAR Toscana n. 345 del 25.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche il riparto di giurisdizione si fonda sulla natura della situazione soggettiva azionata, secondo il criterio dell’art. 103, primo comma, Cost. Il beneficiario è titolare di un interesse legittimo nella fase antecedente all’ammissione e in quella in cui l’amministrazione annulla o revoca il provvedimento attributivo per vizi di legittimità o per contrasto originario con il pubblico interesse. Dopo l’ammissione sorge invece un diritto soggettivo alla concreta erogazione, sicché le controversie sugli atti che negano in tutto o in parte il beneficio, fondati sull’inosservanza degli obblighi di esecuzione dell’intervento o di rendicontazione assunti con la partecipazione al bando, spettano al giudice ordinario. La decadenza parziale disposta per il mancato incremento occupazionale dichiarato in domanda ricade in questa seconda ipotesi.
Il Fatto
La ricorrente partecipava al Bando “Fondo investimenti Toscana – aiuti agli investimenti”, relativo al POR FESR Toscana 2014-2020, Azione 3.1.1, sub-azione 3.1.1.a3), destinato al contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Era ammessa alle agevolazioni per un investimento di euro 200.000,00 e un contributo di euro 102.020,00, pari al 51% del costo ammissibile. Il paragrafo 3.5 del Bando prevedeva un incremento del 10% della percentuale per le imprese che assicurassero un incremento occupazionale durante la realizzazione dell’intervento, calcolato come differenza tra gli occupati, espressi in unità lavorative, presenti nelle sedi toscane alla data di presentazione della rendicontazione a saldo e quelli presenti al 1° febbraio 2020.
Presentata la rendicontazione e richiesti acconto e saldo, la società apprendeva l’esito del controllo di primo livello svolto da Sviluppo Toscana S.p.A.: il beneficiario non aveva realizzato l’incremento occupazionale dichiarato in domanda, donde il ricalcolo del contributo con riduzione della maggiorazione del 10%. Il provvedimento conclusivo del 15 novembre 2022 rilevava in particolare che l’unità lavorativa dimessasi per pensionamento era stata riassunta nel corso del progetto, ma che tale assunzione non poteva computarsi, riguardando un lavoratore già presente al 1° febbraio 2020. La ricorrente impugnava la decurtazione davanti al giudice amministrativo, deducendo l’erroneo computo delle unità lavorative, il contrasto con una Faq che prevedeva l’ininfluenza dei pensionamenti e la difficoltà di reperire personale specializzato nel settore dell’ingegneria nucleare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina d’ufficio la questione preliminare di giurisdizione, dopo aver dato avviso al difensore della possibile definizione del giudizio con sentenza dichiarativa del difetto. Non ricorre alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva: il riparto va quindi affidato all’ordinario criterio fondato sulla causa petendi, che assegna al giudice amministrativo gli interessi legittimi e al giudice ordinario i diritti soggettivi.
Il Tribunale richiama l’indirizzo dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 6 del 2014, secondo cui chi richiede un contributo pubblico è portatore di un interesse legittimo nella fase antecedente all’assegnazione, ed è rimessa al giudice amministrativo la controversia sull’atto che accerta l’insussistenza dei requisiti di ammissione o che annulla o revoca l’ammissione per carenza di un requisito o per contrasto con l’interesse pubblico. Dopo l’ammissione, invece, il beneficiario vanta un diritto soggettivo all’erogazione, con devoluzione al giudice civile delle liti sugli atti di diniego totale o parziale basati sull’inosservanza degli obblighi di esecuzione e di rendicontazione.
Lo stesso paradigma è ribadito dalla giurisprudenza successiva citata: la Cons. Stato, Sez. V, n. 4716 del 2022, che distingue le tre fasi della situazione giuridica del destinatario della sovvenzione, e la Cass. Sez. Un. n. 16457 del 2020, che declina la giurisdizione del giudice amministrativo quando la revoca dipende dall’esercizio di poteri di autotutela per vizi di legittimità o contrasto originario con l’interesse pubblico.
Nel caso concreto la decadenza parziale è disposta per il ritenuto inadempimento dell’obbligo di incremento del personale, assunto dal beneficiario con la domanda di ammissione al contributo e, secondo l’amministrazione, disatteso. Si verte dunque su un diritto soggettivo, come tale sottratto alla cognizione del giudice amministrativo; il Collegio richiama in proposito TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 901 del 2023.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, individuandosi nel giudice ordinario il giudice munito di potestas iudicandi, avanti al quale il processo potrà proseguire ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm. Nulla è dovuto per le spese, stante la mancata costituzione delle parti pubbliche intimate.
Nota della Redazione
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