Soccorso istruttorio ammesso per comprovare requisiti preesistenti dichiarati (TAR Toscana n. 346 del 25.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il soccorso istruttorio è ammissibile quando è volto a comprovare con qualunque mezzo l’esistenza di requisiti preesistenti, già dichiarati dal concorrente nell’offerta, sempre che la documentazione non abbia valenza costitutiva e non comporti integrazione del contenuto sostanziale dell’offerta tecnica. Il soccorso istruttorio resta invece inibito quando tende a integrare offerte affette da indeterminatezza o a consentire l’acquisizione postuma di atti con efficacia costitutiva del requisito. La Commissione che valuti in modo diseguale documentazioni di identica inidoneità viola il principio di parità di trattamento. Il vizio procedurale non determina automaticamente il subentro dell’offerente pretermesso: il giudice amministrativo dispone la riedizione della valutazione.

Il Fatto

Una società ha partecipato alla gara indetta da Estar per la stipula di una convenzione quadro relativa al servizio di mediazione linguistica tramite interpretariato telefonico per la centrale unica di risposta e per le aziende sanitarie regionali. La ricorrente si è collocata seconda in graduatoria, dietro la cooperativa poi aggiudicataria.

Impugna quindi l’aggiudicazione definitiva e la successiva rettifica, deducendo l’erronea assegnazione dei punteggi sui parametri relativi a personale e formazione, la disparità di trattamento rispetto alla concorrente, l’illogicità del giudizio sui tempi di risposta e sul parametro dell’esperienza pregressa, nonché l’irrazionalità del criterio di riproporzionamento dei punteggi. Chiede l’annullamento e, in via subordinata, il risarcimento per equivalente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la censura sull’assegnazione dei punteggi per titoli ed esperienza degli interpreti. Ritiene infondata la tesi secondo cui la prova dei requisiti dichiarati non sarebbe stata prescritta dalla lex specialis: il capitolato tecnico, parte integrante della legge di gara, richiedeva espressamente documenti o dichiarazioni a comprova dei titoli e dell’esperienza.

Accoglie invece il rilievo sull’omessa attivazione del soccorso istruttorio. La giurisprudenza amministrativa — richiamata nel provvedimento con il precedente C.G.A. 2/1/2023 n. 4 — distingue tra acquisizione postuma di atti con valenza costitutiva del requisito, non consentita, e semplice comprova della preesistenza di qualità, ammessa con qualunque mezzo. Poiché la documentazione richiesta non aveva efficacia costitutiva e non integrava l’offerta tecnica, la sua produzione doveva essere garantita. La conclusione è avvalorata dall’art. 15 del disciplinare di gara, che ammette l’integrazione documentale diretta ad attestare circostanze preesistenti.

Il Collegio ravvisa poi una ingiustificata disparità di trattamento. Alla ricorrente è stato attribuito punteggio zero per la mancata prova, mentre alla concorrente sono stati riconosciuti punti sulla base di dichiarazioni non conformi al d.P.R. n. 445/2000 e di curricula privi di sottoscrizione, come confermato in istruttoria. La prova mediante strumenti inidonei va equiparata alla mancata dimostrazione, oppure impone l’attivazione del soccorso istruttorio per entrambe.

Respinte le censure sul parametro dei tempi di risposta e sull’esperienza pregressa: il capitolato non fissava un numero minimo di operatori per lingua e i tempi dipendono da più componenti progettuali; quanto all’esperienza, ha pesato il numero dei contratti stipulati, non la sola iscrizione camerale. Infondata anche la doglianza sul criterio di riproporzionamento dei punteggi, coerente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Quanto agli effetti, il Collegio esclude il subentro: i vizi hanno natura procedurale e attengono all’esercizio della discrezionalità valutativa. Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), cod. proc. amm., dispone la riedizione del procedimento valutativo sui punti interessati, previa attivazione del soccorso istruttorio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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