Ottemperanza al giudicato e penalità di mora per crediti da equa riparazione (TAR Calabria n. 107 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una condanna pecuniaria, la domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento della somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è ammissibile. La penalità di mora può essere determinata nella misura degli interessi legali, per ogni mese o frazione di mese, e si aggiunge, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto, agli interessi dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna. L’ulteriore importo è dovuto dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta. Il commissario nominato per l’esecuzione del giudicato può essere incaricato anche del pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali e per ragioni di economia processuale.

Il Fatto

La ricorrente agisce ex artt. 112 e ss. c.p.a. per ottenere l’esecuzione del decreto con cui la Corte d’Appello di Catanzaro ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di € 3.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi dalla domanda, e delle spese di lite. Il titolo è divenuto definitivo, come da certificazione in atti.

La parte ha inviato all’amministrazione la richiesta di pagamento di cui all’art. 5-sexies l. n. 89/2001 ed erano decorsi i sei mesi previsti. Il Ministero non si è costituito. La ricorrente chiede anche la nomina di un Commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione alla somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accerta la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza. Il decreto azionato ha autorità di cosa giudicata; l’istanza ex art. 5-sexies è stata inviata e il termine semestrale è decorso; l’amministrazione non ha provato, come era suo onere, di aver dato esecuzione al provvedimento ritualmente notificato. L’inadempimento è dunque accertato.

Sulla domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Tribunale ne afferma l’ammissibilità anche quando l’ottemperanza riguarda sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Richiama Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014 e la novella introdotta dal comma 781 dell’art. 1 l. n. 208/2015. Non emergono iniquità o cause ostative, sicché la penalità di mora è riconosciuta nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione, in aggiunta agli interessi già dovuti.

Il Collegio ne fissa la decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza, e sino all’adempimento spontaneo del Ministero o, in mancanza, all’insediamento del Commissario. Il termine per l’esecuzione è fissato in sessanta giorni; in caso di inutile scadenza è nominato Commissario ad acta un Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, che provvede su istanza di parte, senza compensi ex art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001.

Le spese del giudizio sono poste a carico dell’amministrazione, liquidate in € 552,00 oltre accessori, secondo i parametri del d.m. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine e non espressamente disciplinata, con richiamo a Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016. Il Collegio estende l’incarico del Commissario anche al pagamento delle spese, valorizzando la concentrazione delle tutele, l’economia processuale, il buon andamento e il parallelo con gli artt. 95 e 510 c.p.c. Quanto all’art. 1, comma 817, lett. m), l. n. 207/2024, il Tribunale rileva che al momento del trattenimento in decisione la disposizione non era ancora in vigore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *