Concorso universitario: sindacato sulla valutazione e salami slicing delle pubblicazioni (TAR Toscana n. 281 del 20.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni delle commissioni giudicatrici dei concorsi universitari, pur espressione di discrezionalità tecnica, sono sindacabili dal giudice amministrativo sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, nonché per sviamento logico, errore di fatto o contraddittorietà ictu oculi rilevabile. La commissione è tenuta a motivare analiticamente i punteggi attribuiti alle singole voci, non essendo sufficiente un giudizio complessivo di prevalenza qualitativa disancorato dall’esame di specifici elementi. La frammentazione di un unico contributo scientifico in più pubblicazioni distinte integra una modalità censurabile (salami slicing) che inficia la coerenza del punteggio. Il giudizio sulla produzione scientifica e sul curriculum è viziato da difetto di motivazione quando privilegia il candidato con produzione più esigua senza dimostrarne l’effettiva superiorità qualitativa.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Rettrice dell’Università ha approvato gli atti della procedura selettiva per un posto di Professore Associato nel settore concorsuale 12/D1, collocandolo al secondo posto della graduatoria con 68 punti, rispetto ai 74 attribuiti al controinteressato.
Dopo la conclusione dei lavori, la Rettrice ha chiesto alla Commissione integrazioni a chiarimento dei punteggi, con particolare riguardo alle voci “pubblicazioni” e “titoli e curriculum”. La Commissione ha predisposto una motivazione integrativa. Con motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato anche la delibera di chiamata e la nomina in ruolo del controinteressato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge l’eccezione di inammissibilità per mancato superamento della prova di resistenza. Il ricorrente ha superato la soglia di idoneità di 65 punti e ha contestato valutazioni non ancorate a criteri automatici, il che impediva una rigida dimostrazione del punteggio asseritamente dovuto.
Nel merito il ricorso è fondato. Il Collegio ritiene sindacabile il giudizio della Commissione, richiamando Cons. Stato, Sez. VII, n. 2175 del 2024. Le integrazioni postume non sanano il difetto di istruttoria e di motivazione: non è possibile comprendere su quali basi siano stati attribuiti i punteggi.
Quanto alle quattro pubblicazioni del controinteressato inserite nel Commentario breve al codice del processo amministrativo, il Tribunale rileva che esse corrispondono ai commenti agli artt. 70, 71, 71-bis e 72 c.p.a.. Non si è in presenza di opere autonome, ma di un unico contributo, come conferma l’indice dell’opera, che le accorpa con la dicitura “Artt. 70-72”. La loro considerazione come quattro distinti lavori integra il salami slicing, richiamando le Linee Guida del CNR. La disparità emerge dal confronto con la pubblicazione del ricorrente sul Commento agli artt. 114, 115 e 120 del d.lgs. n. 267/2000, valutata come contributo unico pur riguardando tre articoli.
È contraddittorio anche il giudizio sulla pubblicazione n. 2: segnalata per meriti, ma consistente in una riproposizione parziale della monografia già valutata. Il punteggio sulle pubblicazioni resta apodittico: la prevalenza qualitativa affermata non è sostenuta da valutazioni analitiche, nonostante il ricorrente avesse presentato un numero maggiore di lavori.
Analogo vizio affligge la valutazione dell’attività didattica: la Commissione ha ignorato che il ricorrente aveva svolto insegnamento in tre corsi di laurea in tre anni accademici distinti. Anche il curriculum è valutato in modo contraddittorio. È infondato, invece, il primo motivo sulla composizione della Commissione: il rapporto maestro-allievo non integra causa di astensione ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c., in assenza di co-interessenza economica (Cons. Stato, Sez. VII, n. 4028 del 2024; Cons. Stato, Sez. VI, n. 3366 del 2014). Il Tribunale annulla gli atti e ordina la rinnovazione del giudizio entro 45 giorni con una Commissione di nuova composizione, compensando le spese.
Nota della Redazione
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