Autotutela esecutiva regionale sui terreni della Riforma fondiaria (TAR Puglia n. 1340 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
I terreni provenienti dalla Riforma fondiaria disciplinata dalla legge n. 230 del 1950 e dalla legge n. 841 del 1950, pervenuti agli enti di sviluppo e poi alle Regioni, appartengono al patrimonio indisponibile dell’ente territoriale e sono destinati a finalità di pubblico interesse. Ne deriva che essi sono inusucapibili e incommerciabili ai sensi dell’art. 828, secondo comma, cod. civ. e che la pubblica amministrazione può esercitare la autotutela esecutiva prevista dall’art. 823, secondo comma, cod. civ. per il ripristino dello stato di fatto preesistente. L’occupante sine titulo non può opporre le azioni possessorie di reintegrazione e manutenzione davanti al giudice amministrativo. La mancata accettazione del prezzo di vendita agevolato, determinato secondo la disciplina regionale, comporta rinuncia tacita all’assegnazione e l’obbligo di rilascio del fondo.
Il Fatto
Il ricorrente occupava da vari anni, senza titolo, un fondo agricolo sito in agro di San Paolo di Civitate, compreso in un più ampio compendio proveniente dalla Riforma fondiaria degli anni Cinquanta ed entrato nel patrimonio della Regione Puglia per effetto della successione legislativa dall’ex ERSAP. Nel 2010, e poi nel 2022, l’occupante aveva presentato istanza di assegnazione del terreno. La Regione avviava il procedimento di stima, determinando il prezzo in poco più di centotrentamila euro, con la riduzione di un terzo prevista per i conduttori, e comunicava la proposta di acquisto.
Allo spirare del termine di tre mesi non giungeva alcuna accettazione. La Regione adottava quindi il provvedimento di ripresa in possesso del predio, con intimazione di rilascio. Il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR Puglia, contestando la carenza dei presupposti dell’autotutela esecutiva, la legittimazione del funzionario firmatario, i vizi del procedimento di vendita e l’impiego del criterio del valore agricolo medio. La domanda cautelare veniva respinta e, dopo ordinanza istruttoria, la causa era trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutti i motivi, procedendo per successione logica. Sul primo profilo, il Tribunale ricostruisce la disciplina della Riforma fondiaria e il passaggio delle funzioni dallo Stato all’ERSAP e da questi alla Regione, per effetto della legge reg. n. 9 del 1993 e della legge reg. n. 18 del 1997. I terreni in questione risultano acquisiti con decreto di esproprio del 1952 e la titolarità regionale si ricava dalla visura dei registri immobiliari e catastali. Il frazionamento della particella originaria spiega perché i decreti richiamino solo una porzione del fondo.
Richiamando la Cass. civ., sez. II, n. 18193 del 2020, il TAR sottolinea che l’acquisto della proprietà da parte della Regione deriva da atti aventi valore di legge e come tale è opponibile erga omnes, a prescindere dalla trascrizione. I beni sono quindi parte del patrimonio indisponibile e, in quanto destinati a finalità pubblica, non possono essere sottratti a tale destinazione se non nei modi di legge: ne consegue l’applicabilità dell’art. 823, secondo comma, cod. civ. e l’esercizio legittimo dell’autotutela esecutiva.
Il Collegio dichiara estranei al giudizio amministrativo gli argomenti sulle azioni di reintegrazione e manutenzione nel possesso, di cui agli artt. 1168 e 1170 cod. civ. Quanto alla legittimazione del funzionario firmatario, la censura è respinta: ciò che rileva è che il provvedimento promani da un funzionario regionale, titolare di posizione organizzativa comprensiva della gestione delle procedure dismissive.
Sui motivi relativi alla quantificazione, il TAR rileva che la situazione del ricorrente rientra nell’art. 22-ter, lett. b), legge reg. n. 4 del 2013, che riconosce ai conduttori l’alienazione diretta con riduzione del prezzo di un terzo. La Regione ha seguito il procedimento previsto, determinando il valore e comunicando la proposta, con plurime interlocuzioni documentate. La mancata accettazione nel termine trimestrale ha prodotto rinuncia tacita all’assegnazione. Inconferente è il richiamo all’art. 22, comma 4, riferito ai beni ex ONC, e all’art. 21-ter legge n. 241 del 1990, norma da integrare con la disciplina speciale regionale.
Da ultimo, il richiamo alla Corte cost. n. 181 del 2011 è giudicato inconsistente: quella pronuncia riguarda il criterio del valore agricolo medio nell’espropriazione, mentre nella specie il terreno è di proprietà pubblica e viene ceduto al privato a prezzo agevolato. Il ricorso è dunque respinto, con condanna del ricorrente alle spese liquidate in quattromila euro, oltre accessori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 823 c.c. – Condizione giuridica del demanio pubblico
- Art. 828 c.c. – Condizione giuridica dei beni patrimoniali
- Art. 1168 c.c. – Azione di reintegrazione
- Art. 1170 c.c. – Azione di manutenzione