Affidamento in prova: obbligo di acquisire la relazione dell’Uepe (Cass. pen. Sez. I n. 34643 del 23.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza ha l’onere di acquisire d’ufficio la relazione sull’osservazione del condannato condotta dall’Uepe, salvo che tale acquisizione risulti superflua perché l’osservazione non riguarda un lasso di tempo consistente e il corredo documentale in atti sia già di tale evidenza dimostrativa sull’inidoneità della misura da non richiedere ulteriori approfondimenti. L’onere sussiste anche quando l’istanza di misura alternativa sia proposta da soggetto in libertà, perché l’art. 47, comma secondo, ord. pen. impone di fondare il provvedimento sui risultati dell’osservazione della personalità mediante l’intervento dell’ufficio di esecuzione penale esterna. È contraddittoria la motivazione che, pur avendo richiesto la relazione, decida sull’istanza senza disporne: la mancanza dell’atto non può ricadere negativamente sull’interessato, e l’acquisizione può richiedere, se del caso, il rinvio dell’udienza.

Il Fatto

Il tribunale di sorveglianza provvede su una richiesta di misura alternativa — affidamento in prova, detenzione domiciliare o semilibertà — proposta da un condannato in relazione a un ordine di esecuzione sospeso ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen., con un residuo di pena di due anni, un mese e venticinque giorni di reclusione e 14.000 euro di multa.

I giudici rilevano l’inammissibilità della detenzione domiciliare per i limiti di pena e ritengono che le altre misure non possano essere concesse, considerata la gravità del reato, i precedenti e l’assenza di informazioni sulla revisione critica. Il rapporto di lavoro, pur esistente, è giudicato recessivo e l’istanza è rigettata. Il difensore ricorre in cassazione deducendo violazione degli artt. 47, 47-ter e 50 ord. pen. e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato con riguardo al secondo argomento dell’unico motivo, che assume rilievo assorbente: il provvedimento è stato assunto in mancanza della relazione dell’Uepe.

La Corte richiama il principio consolidato secondo cui, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza ha l’onere di acquisire d’ufficio la relazione sull’osservazione del condannato condotta in istituto (Sez. I n. 8319 del 30.11.2015, dep. 2016, Padovani, Rv. 266209). L’acquisizione può richiedere anche il rinvio dell’udienza, non potendo la sua mancanza ricadere negativamente sull’interessato (Sez. I n. 48678 del 29.9.2015, Correnti, Rv. 265428; Sez. I n. 10290 del 2.3.2010, Trif, Rv. 246519).

I precedenti richiamati riguardavano istanze di soggetti reclusi, ma ciò non autorizza una conclusione diversa per l’istanza proposta da soggetto in libertà. L’art. 47, comma secondo, ord. pen. prevede infatti che il provvedimento sia adottato sulla base dei risultati dell’osservazione della personalità mediante l’intervento dell’ufficio di esecuzione penale esterna. L’art. 72, comma 2, lett. b) e c), ord. pen. attribuisce all’Uepe lo svolgimento delle indagini socio-familiari, l’attività di osservazione del comportamento e la proposta del programma di trattamento.

Nel caso di specie il tribunale dà atto di avere richiesto la relazione, non fornita perché l’istruttoria era ancora in corso. Occorre allora verificare se i giudici abbiano congruamente spiegato perché, pur avendo richiesto l’intervento dell’Uepe, abbiano deciso senza disporne gli esiti.

La motivazione è contraddittoria. Il provvedimento afferma di poter valutare l’istanza senza le informazioni dell’Uepe, ma annette rilevanza sfavorevole decisiva a due profili — l’assenza di informazioni sulla revisione critica e l’ambito familiare, valutato sul solo dato della condanna di un congiunto per i medesimi fatti — su cui proprio l’apporto qualificato dell’Uepe avrebbe potuto offrire elementi di conoscenza. La concessione della misura implica l’avvio di una revisione critica e la possibilità di avvalersi di risorse, anche familiari, di ausilio nel percorso trattamentale extramurario: requisiti rispetto ai quali non si poteva prescindere dalla relazione dell’Uepe. Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta, per un nuovo esame preceduto dall’acquisizione e dalla valutazione della relazione dell’Uepe.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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