Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e compensazione delle spese (TAR Liguria n. 370 del 21.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione del difensore della parte ricorrente che è cessata la materia del contendere, non accompagnata dalla rimozione in autotutela degli atti impugnati, non integra una causa di improcedibilità per sopravvenuta carenza di oggetto, ma il riconoscimento del venir meno dell’interesse alla decisione di merito. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La natura in rito della pronuncia e l’assenza di opposizione delle parti resistenti giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
Il Fatto
Un condominio genovese e alcuni condòmini hanno impugnato la deliberazione con cui la Giunta regionale ha approvato una variante al PUC finalizzata alla realizzazione di una media struttura di vendita in un’area della città. Si sono costituiti la Regione, il Comune e la società controinteressata.
Con due successivi ricorsi per motivi aggiunti i ricorrenti hanno esteso l’impugnazione agli atti sopravvenuti: la deliberazione comunale di approvazione dello schema di convenzione urbanistica, l’autorizzazione paesaggistica e il provvedimento di conclusione positiva della conferenza di servizi. All’udienza pubblica del 10 aprile 2024 il difensore dei ricorrenti ha dichiarato che è cessata la materia del contendere, e la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende le mosse dalla qualificazione della dichiarazione resa in udienza dal difensore di parte ricorrente. Il Tribunale rileva che, nelle more del giudizio, non risulta che gli atti impugnati siano stati rimossi in autotutela. Manca, dunque, il presupposto perché la dichiarazione possa valere come cessazione della materia del contendere in senso proprio.
Da ciò deriva che la menzionata dichiarazione deve essere intesa quale riconoscimento del venir meno dell’interesse alla definizione del giudizio nel merito. La parte, in altri termini, non contesta più l’attualità dell’utilità perseguita con il ricorso e con i motivi aggiunti.
La conseguenza processuale è espressamente individuata nell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., che sanziona l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Il Tribunale dichiara pertanto improcedibile il gravame, senza scendere all’esame dei motivi articolati nei tre atti di ricorso.
Sul governo delle spese, il Collegio valorizza la natura in rito della pronuncia e l’assenza di opposizione delle parti resistenti. Questi elementi sorreggono la disposta compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Nota della Redazione
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