Interdittiva confermata nonostante esito positivo del controllo giudiziario (TAR Puglia n. 941 del 06.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
La conferma di un’informazione antimafia interdittiva, adottata all’esito di un controllo giudiziario conclusosi con esito positivo, esige una motivazione adeguata alla gravità degli effetti che ne derivano sull’iniziativa economica privata. Se l’Amministrazione fonda la conferma sugli stessi fatti già posti a base del provvedimento originario, senza allegare alcun quid novi idoneo ad attualizzare il pericolo di infiltrazione, il provvedimento è illegittimo per difetto di motivazione e di istruttoria. L’esito positivo del controllo giudiziario impedisce la reiterazione dei fatti già valutati, salva la valutazione di fattori nuovi che inducano a ritenere non occasionale il rischio di contaminazione criminale.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un’impresa individuale, impugnava davanti al TAR Puglia il provvedimento di informazione interdittiva antimafia emesso dalla Prefettura di Foggia il 21 aprile 2021, insieme agli atti presupposti.

Con istanza ex art. 34 bis, comma 6, del d.lgs. n. 159/2011, otteneva dal Tribunale di Bari, in funzione di Tribunale per la Prevenzione, l’applicazione della misura del controllo giudiziario per la durata di un anno. Alla scadenza del termine, la Prefettura avviava il riesame ex art. 91 del d.lgs. n. 159/2011 e, all’esito della riunione del Gruppo Ispettivo Antimafia del 16.12.2022, confermava l’interdittiva con nuovo provvedimento del 20.12.2022. Contro tale atto il ricorrente proponeva motivi aggiunti, lamentando il difetto di motivazione e di istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara anzitutto improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse, essendo intervenuto un nuovo provvedimento di conferma oggetto dei motivi aggiunti.

Nel merito, il TAR rimedita l’orientamento espresso in sede cautelare, dove la ricostruzione prefettizia era stata ritenuta prima facie plausibile. Pur riconoscendo che l’impianto dell’Amministrazione è suggestivo, il Tribunale ritiene di non poter ignorare le conclusioni del Tribunale della prevenzione, che aveva escluso il pericolo attuale di infiltrazioni mafiose nell’impresa, non ravvisando circostanze obiettive sintomatiche di legami di cointeressenza con il contesto mafioso.

Dal tenore del secondo provvedimento prefettizio emerge che la conferma si fonda sugli stessi fatti posti a base dell’atto originario, senza alcun elemento nuovo verificatosi a valle del controllo giudiziario. La Prefettura, dunque, ha tratto conclusioni opposte dai medesimi fatti, senza allegare alcun quid novi idoneo ad attualizzare il pericolo.

Il Collegio richiama il principio secondo cui la conferma di un’interdittiva esige una motivazione adeguata alla gravità degli effetti, tanto più quando intervenga all’esito di un controllo giudiziario conclusosi positivamente. Pur essendo i due procedimenti autonomi secondo i più recenti arresti (T.A.R. Reggio Calabria n. 21 del 2024, T.A.R. Napoli n. 4734 del 2023, T.A.R. Torino n. 292 del 2023, T.A.R. Palermo n. 3828 del 2023), l’esito positivo del controllo impedisce la reiterazione dei fatti già valutati, salva la presenza di fattori nuovi (T.A.R. Napoli n. 2819 del 2023).

La misura cautelativa incide su valori costituzionalmente rilevanti e si giustifica solo come risposta temporanea a finalità preventive, distinta dalle misure repressive. Nella specie mancano elementi nuovi rispetto a quelli già esaminati, donde la fondatezza delle censure. I motivi aggiunti sono accolti, con obbligo per l’Amministrazione di riedizione del procedimento; le spese sono compensate per la complessità della questione, e il ricorrente è ammesso al gratuito patrocinio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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