Revoca della gara tra discrezionalità e obbligo di indennizzo (TAR Toscana n. 2078 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della procedura di affidamento per sopravvenuto mutamento della situazione di fatto e rivalutazione dell’interesse pubblico è legittima ai sensi dell’art. 21-quinquies l. n. 241/1990, purché la motivazione espliciti contenuto e consistenza dell’interesse perseguito e le ragioni della sua prevalenza sugli interessi antagonisti. Il giudicato di annullamento dell’aggiudicazione non preclude all’amministrazione di rivedere le proprie scelte di gestione, ma impone una motivazione rigorosa della revoca, onde non si risolva in elusione del giudicato. L’annullamento d’ufficio del provvedimento impugnato determina l’improcedibilità della domanda caducatoria e delle domande accessorie, fermo restando l’apprezzamento della virtuale fondatezza del gravame ai fini della soccombenza virtuale. La responsabilità precontrattuale è circoscritta all’interesse negativo: il relativo risarcimento e l’indennizzo presuppongono la prova del danno emergente, non supplibile dalla liquidazione equitativa in presenza di allegazioni carenti.
Il Fatto
Il Comune di Lucca indice nel luglio 2023 una procedura negoziata per l’affidamento in concessione triennale della piscina comunale. La gara è aggiudicata a un’associazione sportiva, ma il TAR Toscana, con la sentenza n. 1134/2024, annulla l’aggiudicazione ravvisando cause di esclusione a carico dell’aggiudicataria e individuando il gestore uscente, seconda classificato, quale soggetto destinato a subentrare.
Nelle more dell’appello, il Comune revoca l’intera procedura. La prima revoca è poi annullata d’ufficio per violazione del contraddittorio, e una seconda determinazione rinnova la revoca. Il gestore uscente impugna gli atti e propone autonoma azione di ottemperanza al giudicato. I due ricorsi vengono riuniti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riunisce i ricorsi, non ostante la diversità dei riti, in ragione dell’unitarietà sostanziale delle pretese, richiamando i principi di concentrazione ed effettività. Quanto al primo giudizio, la domanda avverso la prima revoca è dichiarata improcedibile per la sopravvenuta rimozione in autotutela del provvedimento: viene meno l’interesse non solo all’annullamento, ma anche alle domande risarcitorie e all’indennizzo ex art. 21-quinquies l. n. 241/1990. Il Collegio apprezza comunque la virtuale fondatezza del gravame, rilevando la violazione dell’art. 7 l. n. 241/1990 a carico del soggetto qualificato in virtù della sentenza di annullamento.
La seconda revoca è ritenuta legittima. La comunicazione di avvio descrive analiticamente le scelte comunali, culminate nella rivisitazione delle linee di indirizzo per la gestione della piscina in vista della riqualificazione del palazzetto. Il termine di dieci giorni per le osservazioni non è insufficiente, essendo la ricorrente pienamente edotta della situazione e avendo presentato puntuali memorie; l’onere motivazionale non impone la confutazione analitica delle osservazioni, purché le ragioni del dissenso siano comprensibili, secondo il richiamo alle pronunce del Cons. Stato n. 7054/2021 e n. 5114/2021.
Nel merito, la revoca riflette una rivalutazione dell’interesse pubblico originario, reso recessivo rispetto all’esigenza di rispettare i tempi dei lavori, incompatibili con la durata triennale della concessione per effetto dell’ammortamento del piano economico-finanziario. La scelta non è manifestamente irragionevole, si fonda su un ingente investimento e travolge l’interesse privato alla stipula, ormai non più praticabile.
La domanda risarcitoria per responsabilità precontrattuale è respinta: il Collegio riconosce una gestione imprudente del rischio da parte del Comune, ma manca la prova del pregiudizio. Nel caso della responsabilità precontrattuale il danno è circoscritto all’interesse negativo, coincidente con le spese della procedura e con le occasioni alternative perdute; la ricorrente non ha allegato né il danno emergente né elementi per parametrare il lucro cessante. Quanto all’azione di ottemperanza, il giudicato non impedisce la revoca, che richiede motivazione rigorosa ma nel caso adeguata; la domanda di nullità dell’annullamento d’ufficio è inammissibile per difetto di interesse, avendo contenuto dispositivo favorevole alla ricorrente.
Nota della Redazione
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