Revoca contributi PAC legittima su atto di messa in mora della Corte (TAR Lombardia n. 556 del 24.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di aiuti comunitari PAC, l’Organismo Pagatore può legittimamente disporre il recupero dei contributi erogati sulla base dell’atto di messa in mora trasmesso dalla Procura regionale della Corte dei Conti, che dia conto dell’esito dell’istruttoria della Guardia di Finanza. Il difetto di istruttoria e di motivazione non sussiste quando il provvedimento di revoca si fondi su accertamenti gravi, precisi e concordanti in ordine all’insussistenza del vincolo di condizionalità, segnatamente dell’effettivo pascolamento dei terreni. L’esito del parallelo procedimento penale è irrilevante ai fini della legittimità del provvedimento amministrativo, attesa la completa autonomia dei due procedimenti, basati su presupposti non coincidenti. Non è pertanto invocabile la violazione del principio di non colpevolezza di cui all’art. 27, comma 2, Cost., poiché il procedimento amministrativo non è finalizzato all’accertamento di reati ma alla verifica dei presupposti dell’aiuto.
Il Fatto
Il ricorrente, coltivatore diretto titolare di un’azienda agricola, otteneva da Regione Lombardia contributi europei PAC-FEOGA per il sostegno alle imprese montane, in relazione alle annate agrarie 2011, 2012 e 2013, per un importo complessivo di € 103.118,24.
Nel 2015 la Guardia di Finanza avviava un’indagine su un sistema illecito di percezione dei contributi, conclusa nel 2017 con comunicazione di notizia di reato trasmessa anche alla Procura regionale della Corte dei Conti. Quest’ultima notificava un atto di messa in mora per danno erariale. Sulla base di tale comunicazione l’O.P.R. avviava e concludeva il procedimento di verifica, disponendo il recupero di € 79.376,97, già detratti gli importi prescritti. Il ricorrente impugnava gli atti, dapprima con ricorso straordinario poi trasposto dinanzi al TAR, deducendo difetto di istruttoria e violazione del principio di non colpevolezza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ribadisce in via preliminare la propria competenza territoriale, avendo l’azienda sede legale in provincia di Mantova e producendo i provvedimenti effetti diretti limitati all’ambito territoriale di riferimento.
Nel merito, il ricorso è infondato. I provvedimenti sono stati adottati sulla scorta dell’atto di messa in mora della Procura contabile, che richiama gli esiti delle indagini della Guardia di Finanza. L’istruttoria aveva accertato un sistema in cui le aziende includevano nelle domande terreni pascolivi demaniali assunti in subaffitto, attestando falsamente il pascolamento ad opera di ignari allevatori, con uso di certificati di monticazione non veritieri. La censura di difetto di istruttoria e di motivazione è pertanto palesemente infondata.
Il Tribunale sottolinea l’autonomia tra procedimento penale e amministrativo: nel primo rilevano l’elemento soggettivo o la prescrizione, nel secondo assume rilievo assorbente il carattere lecito o indebito dell’aiuto, in relazione alla sussistenza del vincolo di condizionalità. Gli atti istruttori attestano in modo grave, preciso e concordante che il pascolamento non vi è stato.
Analogo ragionamento vale per la dedotta violazione del principio di non colpevolezza: il procedimento non era diretto alla repressione di reati, ma alla verifica dei presupposti dell’erogazione dell’aiuto comunitario. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese liquidate in € 3.000,00.
Nota della Redazione
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