Revoca della gara per sopravvenuto regolamento UE e insindacabilità delle scelte discrezionali (TAR Campania n. 3745 del 14.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca della procedura di gara, disposta ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, può fondarsi su un sopravvenuto mutamento del quadro normativo europeo che incida sulle caratteristiche tecniche dei beni oggetto della commessa, rendendo non più attuale il progetto posto a base di gara. La stazione appaltante conserva un’ampia discrezionalità nella valutazione dell’interesse pubblico, non sindacabile nel merito se non nei ristretti limiti dell’abnormità, del travisamento dei fatti o della motivazione meramente pretestuosa. Il difetto di motivazione dell’atto di autotutela va valutato con intensità attenuata in ragione dello stato di avanzamento della procedura. L’indennizzo di cui all’art. 21-quinquies non spetta in caso di revoca di atti a effetti instabili o interinali, come la graduatoria non seguita da aggiudicazione.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato la nota con cui la società di gestione aeroportuale ha revocato il bando e tutti gli atti della gara per la fornitura e manutenzione degli apparati di screening dei bagagli a mano, di importo superiore a sei milioni di euro. La procedura si era arrestata alla redazione della graduatoria, nella quale la ricorrente risultava prima classificata dopo l’apertura delle offerte tecniche ed economiche.

La revoca era motivata dall’entrata in vigore del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2018, che aveva reintrodotto il limite dei cento millilitri per i contenitori di liquido trasportabili nel bagaglio a mano e previsto verifiche sulle configurazioni dei sistemi di screening. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione, illogicità dell’assunto, violazione del principio di proporzionalità, lesione della concorrenza e diniego dell’indennizzo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il nucleo argomentativo del ricorso. La tesi secondo cui il regolamento europeo sarebbe ininfluente sulla gara non persuade: la motivazione della revoca riposa su apprezzabili ragioni di convenienza indotte dalle disposizioni sopravvenute, le quali comporteranno la necessità di una rivisitazione delle caratteristiche tecniche dei macchinari oggetto di gara. Il regolamento richiama espressamente l’esigenza di riesaminare le configurazioni esistenti dei sistemi di screening conformi allo standard C3, sicché non è implausibile che la Commissione individui nuove caratteristiche tecniche.

La prospettazione di un esito valutativo diverso, come la sospensione della procedura, non è sufficiente a viziare l’atto di autotutela: essa si risolve in un’articolazione soggettiva e opinabile, inammissibilmente sostitutiva delle prerogative decisionali riservate alla pubblica amministrazione. Il sindacato resta confinato ai limiti dell’abnormità, del travisamento dei fatti, della carente istruttoria o delle ragioni manifestamente illogiche, nella specie non oltrepassati.

Il Collegio richiama l’indirizzo secondo cui l’esercizio del potere di revoca esige solo una valutazione di opportunità (Cons. Stato, Sez. III, n. 5026/2016), e l’onere motivazionale si atteggia con intensità attenuata in ragione dello stato della procedura e del conseguente affidamento (Cons. Stato, Sez. V, n. 8273/2023). Alla stazione appaltante è riservata un’ampia discrezionalità nella scelta dell’opzione più vantaggiosa, potendo essa revocare anche dopo l’avvio della procedura in presenza di documentate esigenze di interesse pubblico (Cons. Stato, Sez. V, n. 5002/2011).

Quanto alla dedotta natura meramente prognostica della motivazione, il Collegio osserva che la revoca è sempre esito di una scelta ampiamente discrezionale, anche in caso di ius superveniens che modifichi il quadro normativo (Cons. Stato, Sez. V, n. 1700/2021). Benché l’art. 21-quinquies contempli il solo mutamento della situazione di fatto non prevedibile, una sopravvenienza normativa può costituire giusta ragione di revoca quando renda non più conveniente la decisione assunta (Cons. Stato, Sez. V, n. 3237/2015).

La censura sulla lesione della concorrenza non coglie nel segno: la revoca può riguardare segmenti procedimentali più avanzati della graduatoria, e il pregiudizio da disclosure dell’offerta tecnica conseguirebbe solo all’ostensione dell’intera documentazione. Quanto all’indennizzo, manca il presupposto: la procedura non è andata oltre la graduatoria, e il ristoro spetta solo per la revoca di atti definitivamente attributivi di vantaggi, non di atti a effetti interinali. Il ricorso è rigettato, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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