Edificio storico, diniego di derubricazione senza parere della commissione edilizia (TAR Toscana n. 893 del 16.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le istanze dirette a ottenere la modifica della classificazione di un immobile inserito tra gli edifici storici devono essere sottoposte all’esame della commissione edilizia, cui il regolamento urbanistico attribuisce il compito di esprimersi sul merito della richiesta. L’adozione del diniego senza l’acquisizione di tale parere obbligatorio integra un vizio assimilabile all’incompetenza e determina l’annullamento dell’atto, con assorbimento delle ulteriori censure. L’accoglimento del ricorso avverso il diniego di derubricazione non muta retroattivamente la classificazione dell’immobile, ma riapre soltanto il procedimento, con effetti ex nunc. Ne consegue che resta legittimo l’ordine di demolizione adottato quando la classificazione storica era pienamente efficace, non essendo questa disapplicabile dal giudice amministrativo.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un immobile rurale classificato dallo strumento urbanistico come edificio storico di tipo “A” (casa colonica anteriore al 1850), ha chiesto al Comune di Sesto Fiorentino la cancellazione o la modifica di tale classificazione. Secondo la tesi attorea, gli interventi autorizzati con una concessione edilizia del 1974 e quelli legittimati da un condono del 1986 avrebbero fatto perdere all’edificio la fisionomia originaria.

Il Comune ha dapprima preavvisato il rigetto, contestando profili formali e documentali dell’istanza, poi ha respinto la richiesta ritenendo gli elementi forniti insufficienti. Avverso tale diniego la proprietaria ha proposto il ricorso n. 1327/2019. Con separato ricorso n. 1422/2019 ha impugnato l’ordinanza di demolizione delle opere abusive realizzate in forza di una SCIA falsamente redatta dal tecnico incaricato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via preliminare la censura relativa all’assenza del parere della commissione edilizia, qualificando il vizio come assimilabile all’incompetenza e quindi suscettibile di assorbire le altre doglianze. Ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 33 del regolamento urbanistico comunale, le istanze volte a dimostrare l’appartenenza dell’immobile a una categoria diversa sono sottoposte all’esame dell’organo consultivo, che deve esprimersi sul merito.

Il Tribunale respinge la difesa comunale secondo cui la pratica sarebbe stata incompleta. L’istanza conteneva puntuali riferimenti ai titoli edilizi conservati negli archivi comunali e la documentazione fotografica e planimetrica attestante lo stato attuale dell’immobile. Sussistevano dunque gli elementi per ricostruire le stratificazioni storiche e consentire alla commissione di valutare la permanenza delle caratteristiche storico-testimoniali.

Il Collegio valorizza la specificità della fattispecie disciplinata dall’art. 1, comma 5, appendice n. 2 del RUC, relativa agli edifici sottoposti a interventi che rendono non riconoscibili gli elementi caratterizzanti il tipo originario. Per l’esame di tali istanze è sufficiente l’allegazione della documentazione idonea a dimostrare la non riconoscibilità, la cui sufficienza spetta alla stessa commissione valutare. La mancanza delle carte di identità dei deleganti, inoltre, avrebbe potuto al più giustificare una richiesta di integrazione.

Passando al ricorso avverso l’ordine di demolizione, il TAR rileva che la valenza storica dell’immobile non è una situazione di fatto accertabile dagli uffici, ma una qualità giuridica dipendente da un provvedimento amministrativo efficace, insuscettibile di disapplicazione. L’accoglimento del primo ricorso non muta retroattivamente la classificazione, ma riapre il procedimento con effetti ex nunc. Al momento della realizzazione delle opere e dell’adozione dell’ordinanza la classificazione era pienamente vigente.

Il Collegio esclude inoltre che la buona fede della proprietaria, vittima dell’inganno del tecnico, possa paralizzare la sanzione: l’ordine è stato emesso nei confronti del proprietario in quanto tale, a prescindere dai profili di colpevolezza. Quanto alla cisterna, la censura è inammissibile perché riferita a un presupposto che non condiziona la legittimità dell’ordine, e comunque infondata, potendosi considerare di pubblica utilità solo le opere al servizio di una collettività e non di un singolo edificio privato. Il primo ricorso è accolto, il secondo respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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