Revoca degli impegni antitrust e sopravvenuto difetto di interesse all’appello (Cons. Stato n. 4100 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’Autorità antitrust revoca gli impegni resi vincolanti ai sensi dell’art. 14-ter l. n. 287/1990, sul presupposto del venir meno dell’intesa oggetto dell’istruttoria, travolge integralmente il precedente provvedimento di accettazione degli impegni. Ne consegue il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sull’appello che contro quel provvedimento era stato proposto. Le censure che l’appellante rivolge alla nuova istruttoria e alla portata solo parziale della revoca costituiscono oggetto dei separati giudizi pendenti avverso l’atto di revoca e non possono essere esaminate in questa sede. L’appello è pertanto improcedibile, con compensazione delle spese per la complessità e novità delle questioni.
Il Fatto
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, al termine del procedimento istruttorio avviato nel dicembre 2020 sugli accordi di costituzione della società di rete secondaria, chiuse la procedura senza accertare infrazioni e rese obbligatori trentaquattro impegni presentati dalle parti. La società appellante, operatore concorrente attivo sul mercato all’ingrosso, impugnò quel provvedimento davanti al TAR Lazio, che respinse il ricorso con sentenza n. 6456 del 14 aprile 2023.
Proposto appello, nelle more sono intervenuti eventi decisivi: il ritiro dell’offerta di co-investimento, la cessione della rete fissa e la separazione proprietaria. L’Autorità, con provvedimento n. 31414 del 17 dicembre 2024, ha revocato gli impegni per essere venuta meno l’intesa. L’appellante ha allora limitato il proprio interesse ai profili relativi all’accordo con un operatore ancora in vigore, mentre le altre parti hanno eccepito l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la portata dell’atto di revoca. Il provvedimento del 2024 ha travolto integralmente il provvedimento del 2022, ponendolo nel nulla giuridico: lo scenario fattuale e giuridico che ne aveva giustificato l’adozione risulta definitivamente superato. Decisione assunta dopo un’istruttoria analitica, che ha verificato la risoluzione dell’accordo di co-investimento, il ritiro dell’offerta, il trasferimento della società di rete e il superamento del contratto di fornitura tra le due società.
Assume rilievo anche la sopravvenuta regolazione del mercato da parte dell’Autorità di settore, con la delibera n. 114/24/CONS e la successiva approvazione delle condizioni di fornitura dei servizi passivi di accesso. I contratti aventi ad oggetto tali servizi rientrano ora in un mercato regolamentato, sottoposto al potere di verifica dell’Autorità di regolazione. Lo scenario che aveva dato luogo all’istruttoria antitrust non è dunque più attuale.
Il Collegio non ignora le prospettazioni dell’appellante, che vorrebbe isolare alcuni profili di doglianza. Rileva però che i motivi “sopravvissuti” si traducono in contestazioni alla nuova istruttoria e alla pretesa revoca solo parziale. Si tratta, in sostanza, dell’oggetto dei ricorsi pendenti davanti al TAR Lazio avverso l’atto di revoca e avverso la delibera di regolazione. La reazione dell’appellante a tali novità è legittima, ma quei giudizi meritano di essere definiti senza condizionamenti.
Prevale quindi la capacità dell’atto di revoca di travolgere il reticolo di accordi che sottostava all’istruttoria e le sue propaggini. Ne deriva il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione e l’improcedibilità dell’appello. Le spese del grado sono compensate ai sensi dell’art. 92 c.p.c., richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a., per la complessità e novità delle questioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.