Revoca dall’incarico speciale nel G.I.O. e obbligo di motivazione concreta (TAR Sicilia n. 2830 del 14.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’impiego presso un reparto operativo specializzato e il conseguente rientro nella sede di provenienza non hanno natura disciplinare, ma costituiscono misure organizzative e precauzionali, sicché non richiedono, per ragioni di celerità, la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241 del 1990. Il potere di immediato rientro presuppone tuttavia fatti di particolare gravità e attualità, incompatibili con la prosecuzione dell’incarico speciale. L’ampia discrezionalità tecnica dell’Amministrazione incontra limiti non eludibili: il giudizio di incompatibilità deve fondarsi su un’istruttoria adeguata e su una motivazione che dia conto, in modo concreto e specifico, delle ragioni per cui i fatti incidono sulla possibilità di prosecuzione dell’impiego, e non già sulla loro eventuale rilevanza disciplinare.

Il Fatto

Un Agente Scelto della Polizia Penitenziaria, privo di precedenti disciplinari e con valutazioni professionali positive, era stato selezionato nel 2024 per l’accesso al Gruppo di Intervento Operativo e assegnato dal marzo 2025 a un reparto territoriale, rinunciando alla sede ordinaria di Palermo. Nell’11 settembre 2025, durante un’attività addestrativa, alcune fotografie ritraenti operatori del reparto, tra cui il ricorrente, erano state pubblicate su un social network da soggetti terzi. Il ricorrente aveva chiarito la propria estraneità alla diffusione delle immagini con una relazione di servizio; seguiva un richiamo orale, senza alcun procedimento formale.

Con provvedimento del 13 ottobre 2025, notificato il giorno successivo, l’Amministrazione ha revocato l’impiego presso il G.I.O. e disposto il rientro nella sede di provenienza ai sensi dell’art. 6 del D.M. 14 maggio 2024. Il ricorrente ha impugnato l’atto davanti al TAR, deducendo violazione della norma ministeriale, degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del 1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, travisamento e sproporzione, nonché violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 per l’omessa comunicazione di avvio. Ha proposto inoltre istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. per l’accesso agli atti istruttori.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il secondo motivo, relativo all’omessa comunicazione di avvio, e lo ritiene infondato. La revoca dell’impiego presso un reparto operativo specializzato e il rientro nella sede di provenienza non hanno natura disciplinare, ma costituiscono misure organizzative e precauzionali, dirette a garantire la permanenza nel reparto del solo personale che conservi i requisiti professionali e comportamentali richiesti.

La particolare natura della misura, la sua finalità preventiva e l’esigenza di salvaguardare senza ritardo l’affidabilità del reparto integrano quelle ragioni di celerità che, ai sensi dello stesso art. 7 della legge n. 241 del 1990, consentono di prescindere dalla comunicazione preventiva. Il Collegio richiama in proposito Cons. Stato, sez. II, 16 marzo 2026, n. 2170 e, nello stesso senso, Cons. Stato, sez. II, 9 maggio 2025, n. 3969, che in fattispecie analoga hanno riconosciuto natura organizzativa e non sanzionatoria alla revoca dell’assegnazione a un reparto caratterizzato da uno specifico rapporto fiduciario.

L’omessa comunicazione non determina quindi l’illegittimità dell’atto, ferma restando la necessità che il provvedimento indichi in modo adeguato i fatti posti a fondamento della revoca e le ragioni della loro incompatibilità con la prosecuzione dell’incarico. Su questo punto si concentra l’esame del primo motivo. L’art. 6 del D.M. 14 maggio 2024 attribuisce al Capo del Dipartimento il potere di disporre l’immediato rientro qualora emergano comportamenti oggettivamente incompatibili con la prosecuzione dell’incarico.

Proprio in ragione della funzione e degli effetti immediati, tale potere presuppone fatti di particolare gravità e attualità, tali da rendere non sostenibile, neppure in via provvisoria, la permanenza nell’incarico speciale. L’ampia discrezionalità tecnica incontra limiti non eludibili: il giudizio di incompatibilità deve fondarsi su un’istruttoria adeguata e su una motivazione concreta e specifica.

Nel caso di specie le ragioni poste a base della revoca risultano generiche. Le fotografie ritraggono operatori in contesto addestrativo, con equipaggiamento coerente con l’attività svolta; le immagini non sono state scattate né pubblicate dal ricorrente; le relazioni di servizio attestano che il personale non si era avveduto di essere fotografato e che la pubblicazione è rimasta online per circa due ore; i commenti provengono esclusivamente da terzi, fuori da ogni sfera di controllo del ricorrente; non emergono violazioni puntuali delle disposizioni su vestizione ed equipaggiamento. L’Amministrazione non ha inoltre chiarito le ragioni del mutamento di valutazione rispetto al richiamo informale iniziale. Il provvedimento non è pertanto sorretto dai presupposti dell’art. 6 del D.M. 14 maggio 2024 e va annullato, con cessazione della materia del contendere sulla domanda di accesso per l’avvenuta esibizione e condanna dell’Amministrazione alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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