Rideterminazione tariffa fotovoltaica è annullamento d’ufficio soggetto a termine ragionevole (Cons. Stato n. 3736 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rideterminazione della tariffa incentivante già riconosciuta dal GSE, fondata su una diversa valutazione dei medesimi presupposti esaminati in sede di ammissione, costituisce annullamento d’ufficio e non esercizio del potere di decadenza. La decadenza presuppone la falsità delle dichiarazioni, l’inadempimento delle condizioni o la sopravvenuta carenza dei requisiti; esorbita dall’istituto, per ricadere nell’autotutela, la fattispecie in cui l’Amministrazione riesamini una situazione già valutata e pervenga a conclusione opposta. L’elemento distintivo è l’affidamento del privato, assente nella decadenza e tutelabile nell’autotutela. Ne consegue l’applicazione del termine ragionevole, non superiore a diciotto mesi, e l’obbligo di motivare un interesse pubblico concreto e attuale all’adozione dell’atto di ritiro.

Il Fatto

La Città Metropolitana di Bari, subentrata alla Provincia, agiva come soggetto responsabile di un impianto fotovoltaico installato sulla copertura di un istituto scolastico. Nel 2011 il GSE accoglieva l’istanza, riconoscendo la tariffa incentivante comprensiva della maggiorazione del 5% prevista per gli impianti il cui soggetto responsabile è una scuola pubblica.

Dopo un procedimento di verifica avviato nel 2016, il GSE con nota del 22 maggio 2018 rideterminava la tariffa, escludendo la maggiorazione per difetto del requisito soggettivo. Il TAR Lazio respingeva il ricorso, qualificando l’atto come esercizio di un potere di accertamento vincolato, non di autotutela. La Città Metropolitana appellava, deducendo la natura provvedimentale di annullamento d’ufficio e la violazione dei termini.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, in applicazione del principio della ragione più liquida, esamina la censura sulla qualificazione del potere esercitato. Richiamata l’Adunanza Plenaria n. 18 del 2020, la sentenza distingue la decadenza dall’autotutela sulla base della tipologia del vizio e dell’affidamento ingenerato nel beneficiario.

La Corte rileva che il GSE, già in sede di esame dell’istanza, era in grado di percepire che l’ente locale chiedeva un beneficio riservato alle istituzioni scolastiche. L’ammissione non fu frutto di svista, ma di consapevole valutazione, plausibilmente fondata sull’art. 3 della legge n. 23/1996, che attribuisce alle Province gli oneri di manutenzione e fornitura degli impianti degli edifici scolastici. Da qui l’affidamento dell’ente sulla stabilità del riconoscimento.

L’atto impugnato va dunque qualificato come vero e proprio annullamento d’ufficio, soggetto al termine ragionevole non superiore a diciotto mesi dal 28 agosto 2015, data di entrata in vigore della legge n. 124/2015 che ha novellato l’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Risultano superati sia il termine di diciotto mesi sia il termine ragionevole dell’originaria formulazione, essendo l’atto intervenuto quasi sette anni dopo l’ammissione, con piena consapevolezza del vizio.

La Corte aggiunge che l’atto di ritiro, intervenuto a distanza considerevole dal provvedimento annullato, doveva essere motivato in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale, anche in considerazione degli interessi dell’ente destinatario. L’appello è pertanto accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati e condanna del GSE alle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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