Pubblicazione degli avvisi di scorrimento: necessaria la doppia forma prevista dal bando (Cons. Stato n. 3730 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure concorsuali l’interpretazione delle clausole della lex specialis segue i criteri letterale e sistematico degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., senza integrazioni dirette a ricavare significati impliciti. Quando il bando prevede espressamente la pubblicazione degli avvisi ai candidati contestualmente su due piattaforme digitali, la pubblicazione su una sola di esse non perfeziona la notifica e integra violazione della lex specialis. Il candidato che, confidando nel doppio canale, non abbia avuto conoscenza dello scorrimento non può essere qualificato come rinunciatario. Il diniego di riammissione è pertanto illegittimo e va disposta la rimessione in termini per l’esercizio della scelta della sede, in applicazione dei principi di buona fede, affidamento, favor partecipationis e clare loqui.

Il Fatto

Il candidato, risultato idoneo nel concorso per l’assunzione a tempo determinato di personale addetto all’Ufficio per il processo presso il Ministero della Giustizia ma collocato fuori dalla prima assunzione, non aveva aderito alla successiva richiesta di sedi ed era stato considerato rinunciatario. L’interessato ha dedotto di non aver conosciuto l’avviso di scorrimento, pubblicato solo sul sito istituzionale e non sul sistema Step-One 2019, in violazione dell’art. 10 del bando che imponeva entrambe le forme di pubblicità.

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, annullando gli atti nella parte di interesse e ordinando la rimessione in termini per il primo avviso di scorrimento. Il Ministero ha proposto appello, sostenendo un’interpretazione alternativa dell’art. 10, secondo cui ciascuna pubblicazione sarebbe sufficiente a perfezionare la notifica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la recente Cons. Stato, Sez. IV, n. 3253/2025, che ha esteso alle procedure lato sensu concorsuali i criteri ermeneutici propri delle gare. Le clausole della lex specialis vanno lette secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale e dalla connessione delle parole, senza procedimenti integrativi volti a evidenziare significati inespressi. Solo in presenza di ambiguità si sceglie il significato più favorevole al concorrente.

Il testo dell’art. 10 del bando non si presta a letture divergenti. La disposizione prevede espressamente che ogni comunicazione ai candidati è effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sistema Step-One 2019 e sul sito del Ministero della Giustizia, attribuendo a tale pubblicazione valore di notifica. L’uso della congiunzione e l’indicazione contestuale delle due forme di pubblicità escludono l’interpretazione alternativa proposta dall’Amministrazione appellante.

La Corte rileva che la pubblicazione su un solo canale ha di fatto impedito all’appellato di prendere tempestivamente conoscenza della comunicazione di avvenuto scorrimento della graduatoria. Ne consegue la conferma dell’avvenuta violazione della lex specialis, già accertata dal primo giudice.

Assume rilievo anche il richiamo ai principi di buona fede e affidamento, che presidiano l’azione amministrativa nei confronti dei privati. Tali principi, uniti al favor partecipationis e al clare loqui, orientano l’interprete verso la lettura che assicura la più ampia partecipazione e la maggiore certezza in ordine alla conoscenza degli avvisi. L’appello è pertanto respinto, con conferma integrale della sentenza impugnata.

Le spese del grado sono compensate in ragione delle giustificate ragioni ravvisate dal Collegio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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