Revoca licenza ex art 100 TULPS e divieto riuso episodi già sanzionati (TAR Toscana n. 1926 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della licenza di un esercizio pubblico, adottata dal Prefetto ai sensi dell’art. 100 TULPS su richiesta dell’autorità di pubblica sicurezza, non può fondarsi sulla valorizzazione di episodi che siano già stati considerati ai fini dell’emanazione dei provvedimenti di sospensione. La natura definitiva del provvedimento di revoca impone di escludere l’ulteriore utilizzazione degli stessi fatti, che integra una violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza. La sospensione, invece, ha funzione di prevenzione e di tutela anticipata della pubblica sicurezza e richiede la sola sussistenza del pericolo, con discrezionalità censurabile solo per manifesta irragionevolezza. Il sistema dell’art. 100 TULPS è progressivo: alla sospensione segue la revoca soltanto qualora si ripetano i fatti che l’hanno determinata.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un’impresa individuale esercente attività di bar e ristorazione, ha impugnato il decreto con cui il Questore di Prato ha disposto la sospensione per trenta giorni della SCIA, con contestuale chiusura del locale. Il provvedimento si fondava su un episodio di cessione di sostanza stupefacente accertato dagli operatori della Polizia nei pressi dell’esercizio. Il locale era già stato destinatario di due precedenti sospensioni emesse ai sensi dell’art. 100 TULPS, rispettivamente di cinque e venti giorni, entrambe non impugnate.
Con primi motivi aggiunti la ricorrente ha censurato l’ordinanza dirigenziale del Comune di Prato che aveva disposto la chiusura immediata del pubblico esercizio. Con secondi motivi aggiunti ha impugnato la successiva ordinanza, emessa in pari data, che richiamava la richiesta di revoca della licenza formulata dal Prefetto. La ricorrente ha dedotto l’illegittimo riutilizzo, ai fini della revoca, di episodi già valutati per le sospensioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma la legittimità della sospensione di trenta giorni. L’accertamento dello spaccio nei pressi del locale, la circostanza che uno dei soggetti abbia rivendicato il possesso della sostanza appena acquistata e la non contestazione di tale dato rendono la misura adeguata, anche a prescindere dalla ripresa video dell’effettivo scambio. I precedenti episodi di liti e aggressioni, avvenuti in un arco temporale breve, dimostrano che l’esercizio costituisce punto di ritrovo di soggetti con pregiudizi di polizia, con concreto rischio per la tranquillità pubblica.
La sospensione, ricorda il Tribunale, non ha natura sanzionatoria ma si inscrive tra le misure di prevenzione, ed è volta a impedire situazioni di pericolo per la collettività a prescindere dalla responsabilità personale dell’esercente. Il bilanciamento tra libertà di iniziativa economica e tutela della pubblica incolumità giustifica l’esercizio dell’ampia discrezionalità amministrativa, non sindacabile per travisamento di fatto o manifesta irragionevolezza. Il ricorso introduttivo è pertanto respinto.
Diversa è la sorte dei secondi motivi aggiunti, che il Collegio accoglie. Il provvedimento di chiusura da ultimo impugnato non introduce nuovi episodi rispetto a quelli già oggetto delle precedenti sospensioni: opera una valutazione complessiva sul trascorso dell’esercizio che conduce a porre gli stessi fatti alla base di due distinti giudizi, prima di sospensione e poi di revoca. Il Tribunale richiama Cons. Stato n. 4169 del 2024, secondo cui l’ulteriore utilizzazione degli episodi già considerati contrasta con la ratio del sistema e con il principio di proporzionalità, attesa la natura definitiva del provvedimento.
Il Collegio ricostruisce l’impianto dell’art. 100 TULPS: alla sospensione, disposta dal Questore in presenza di tumulti, disordini o abituale ritrovo di persone pregiudicate, segue la revoca prefettizia solo qualora si ripetano i fatti che hanno determinato la sospensione. Si tratta di un sistema progressivo di provvedimenti a crescente intensità, affidati a soggetti diversi. La revoca è emanata solo formalmente dal Comune, che è tenuto ad attuare la motivata richiesta del Prefetto senza residuo potere discrezionale, ai sensi dell’art. 19, comma 4, d.P.R. n. 616/1977.
Nel caso concreto manca un fatto nuovo idoneo a giustificare il passaggio dalla sospensione alla revoca. Gli stessi episodi, già valutati per le sospensioni, non possono sostenere una misura dalla natura definitiva. I secondi motivi aggiunti sono accolti con annullamento del provvedimento di revoca; i primi motivi aggiunti, relativi a un provvedimento superato e sostituito, sono dichiarati improcedibili. L’accoglimento solo parziale giustifica la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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