Rinnovo porto d’armi e attualità del pericolo: la difesa personale va dimostrata (TAR Calabria n. 1765 del 23.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di porto d’armi per difesa personale, l’Amministrazione valuta in via tecnica e discrezionale la sussistenza di un effettivo bisogno di protezione da una situazione di pericolo, che deve emergere da circostanze di fatto specifiche e attuali. Il dimostrato bisogno dell’arma non si desume dalla tipologia di attività o professione svolta, dalla consistenza degli interessi patrimoniali né dalla necessità di movimentare rilevanti somme di denaro. Poiché la licenza ha durata annuale, il precedente rilascio o rinnovo non vincola l’Amministrazione, che in sede di nuova istanza può pervenire a opposte valutazioni anche solo per un ripensamento delle considerazioni originarie, purché sorretto da istruttoria adeguata e motivazione accurata. Il giudice amministrativo non sostituisce la valutazione dell’autorità di pubblica sicurezza, ma ne verifica la coerenza con i presupposti normativi.

Il Fatto

Il ricorrente, imprenditore nel settore del commercio e titolare di porto di pistola per difesa personale, presentava in data 24.10.2022 istanza di rinnovo del titolo, motivandola con la necessità di muoversi armato in ragione dell’amministrazione di due società di rilevante fatturato, operanti in un contesto territoriale segnato da fatti delinquenziali, della corresponsione degli stipendi ai dipendenti e dei versamenti di importi considerevoli in contanti presso la banca. Allegava inoltre due episodi di danneggiamento e incendio denunciati, risalenti agli anni 2010 e 2011.

Ricevuto il preavviso di rigetto, il ricorrente presentava memoria difensiva, senza esito. Proponeva quindi ricorso per l’accertamento del silenzio inadempimento della Prefettura e, sopravvenuto il diniego, motivi aggiunti per l’annullamento del provvedimento. Con sentenza non definitiva il Tribunale dichiarava improcedibili le domande avverso il silenzio e convertiva il rito per lo scrutinio dei motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 42 T.U.L.P.S. e dalla giurisprudenza amministrativa, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 6565 del 22.7.2024. L’uso delle armi per difesa personale richiede un effettivo bisogno di protezione da una situazione di pericolo, accertato mediante una valutazione tecnica ancorata a circostanze concrete e attuali. Non bastano la professione esercitata, la pluralità degli interessi patrimoniali o la necessità di movimentare denaro.

Sul versante del rinnovo, la sentenza valorizza la durata annuale della licenza. Il pregresso rilascio non preclude all’Amministrazione valutazioni opposte, sia per il sopravvenire di elementi di novità sia per un semplice ripensamento, alla luce di mutati indirizzi di gestione degli interessi generali di settore. Il limite è procedimentale: occorrono elementi istruttori adeguati e una motivazione accurata, come affermato da Cons. Stato, Sez. III, n. 5073 del 6.6.2024.

Applicando tali coordinate, il Tribunale ritiene superate le censure. La necessità di movimentare contanti è allegata in modo generico e, comunque, l’ampia diffusione degli strumenti di pagamento elettronici imporrebbe esigenze di sicurezza motivate in modo particolarmente stringente. Il pregresso possesso del titolo non è dirimente, perché in sede di rinnovo va dimostrata l’attualità del pericolo.

Quanto alla situazione personale e al contesto ambientale, il Collegio osserva che il provvedimento impugnato è stato reso dopo un supplemento istruttorio e la presentazione delle deduzioni difensive. Il ricorrente non ha però evidenziato recenti atti di intimidazione o di offesa a proprio danno, né denunce per minacce o aggressioni, né situazioni che lo espongano a un pericolo concreto e attuale. Neppure la sentenza di appello del processo penale richiamato giova, perché non muta il quadro temporale dei fatti, e il clima genericamente descritto nel territorio comunale resta allegato in modo apodittico, senza indicare come si rifletta sulla sua esigenza concreta di protezione.

L’atto di motivi aggiunti è quindi rigettato. Le spese sono compensate per metà in ragione dell’andamento processuale e, per il resto, seguono la soccombenza, con condanna del ricorrente al pagamento di euro 1.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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