Ricorso per ottemperanza generico e limite dei 40 anni di contribuzione (TAR Calabria n. 1433 del 07.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza che non indichi in modo specifico sotto quale profilo l’amministrazione sia rimasta inadempiente, limitandosi ad allegare un prospetto di calcolo privo di spiegazioni, è inammissibile per violazione dell’art. 40, lett. d), cod. proc. amm., che impone l’indicazione dei motivi specifici. Il beneficio previsto dall’art. 13, comma 8, legge n. 257/1992 per i lavoratori esposti all’amianto assolve la funzione di agevolare il raggiungimento della pensione massima e opera entro il tetto legale dei quaranta anni di contribuzione, che la legge pone direttamente e che vale anche in difetto di esplicito richiamo nella sentenza di accertamento. Deroga a tale regola solo il giudicato che espressamente stabilisca di prescindere dal limite.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito il TAR Calabria per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 784/2010 del Tribunale di Crotone, Sezione Lavoro, con la quale era stato accertato che lo stesso era stato esposto all’amianto, in misura superiore ai valori di legge, dal 1974 al 2000 presso lo stabilimento ex Montedison di Crotone. Il giudice del lavoro aveva dichiarato il diritto ai benefici pensionistici di cui all’art. 13, comma 8, legge n. 257/1992 e condannato l’INPS al ricalcolo della posizione contributiva con la relativa maggiorazione. Il giudicato si è formato sulla sentenza n. 242/2013 della Corte d’Appello di Catanzaro.

Secondo il ricorrente, l’INPS non avrebbe ottemperato nonostante una messa in mora, con un credito asseritamente maturato di euro 18.636,83, risultante da un prospetto redatto dal sindacato di fiducia. L’istituto ha replicato di aver accreditato le settimane di maggiorazione e operato le ricostituzioni contributive, con un conguaglio lordo già corrisposto, e di aver liquidato la pensione con il massimo computabile in unica gestione. Il ricorrente non ha replicato alla relazione dell’amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che il ricorso è formulato in modo del tutto generico. Manca ogni deduzione specifica sull’asserita mancata ottemperanza, che nel caso concreto dovrebbe tradursi nell’individuazione di un errore nel calcolo della maggiorazione di 1,5 del numero di settimane di contribuzione obbligatoria prevista dall’art. 13, comma 8, legge n. 257/1992. Il prospetto allegato non chiarisce sotto quale profilo e per quale ragione l’amministrazione avrebbe errato.

A ciò si aggiunge il comportamento processuale del ricorrente, che non ha replicato alla puntuale ricostruzione contenuta nella relazione dell’INPS. L’assenza di contraddittorio sul punto non ha consentito di chiarire, neppure per questa via, gli argomenti che dovrebbero sostenere l’inadempimento. La carenza è sufficiente a dichiarare il ricorso inammissibile per violazione dell’art. 40, lett. d), cod. proc. amm.

Il Tribunale esamina comunque, in via di argomentazione aggiuntiva, l’ipotesi in cui il ricorrente abbia inteso contestare il limite massimo di quaranta anni di anzianità contributiva. Anche sotto tale profilo il ricorso sarebbe infondato. La tesi dell’INPS trova riscontro nella costante giurisprudenza di legittimità — Cass. Sez. Lav. nn. 17528/2002, 27677/2011, 7556/2014 e 5419/2020 — e in quella del Consiglio di Stato — Cons. Stato, sez. III, nn. 2044/2021, 4369/2020 e 1718/2018.

Il beneficio in questione assolve alla funzione di agevolare il raggiungimento della pensione massima per i lavoratori esposti al rischio amianto ed è ottenibile solo da chi non abbia già raggiunto il massimo della prestazione conseguibile. Il tetto dei quaranta anni è posto direttamente dalla legge e la sua natura legale fa sì che operi anche in difetto di un esplicito riconoscimento nella sentenza che accerta il diritto alla rivalutazione. Fa eccezione la sola ipotesi, non ricorrente, del giudicato che espressamente sancisca di prescindere dal limite.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese in considerazione della natura delle questioni trattate e degli interessi implicati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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