Revoca licenza porto d’armi come atto dovuto dopo divieto prefettizio (TAR Emilia-Romagna n. 162 del 18.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Sussiste un rapporto di presupposizione tra il divieto di detenere armi e la licenza di porto d’armi: a fronte del provvedimento di divieto assunto dal Prefetto, la revoca della licenza disposta dal Questore costituisce una conseguenza naturale e praticamente vincolata. La natura sostanzialmente vincolata dell’atto comporta che la mancata comunicazione di avvio del procedimento non ne determina l’annullamento, per effetto dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990, non potendo la partecipazione condurre a un esito diverso. Per la stessa ragione l’onere motivazionale è assolto mediante il mero richiamo all’atto presupposto, cioè al divieto di detenzione non impugnato e consolidatosi.

Il Fatto

Il ricorrente era titolare di una licenza di porto d’armi per tiro a volo dal 2016. Nel giugno 2020 le armi gli venivano ritirate in via cautelare nell’ambito di un procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Modena, per evitare che il possesso agevolasse la commissione di altri reati. Seguiva, il 21 aprile 2021, un divieto di detenzione di armi, rimasto inoppugnato.

Il Questore della Provincia di Modena adottava quindi il decreto di revoca della licenza, notificato nel maggio 2021. Il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR Emilia-Romagna, deducendo la violazione delle garanzie procedimentali e l’inadeguatezza della motivazione, oltre alla carenza istruttoria e al travisamento dei presupposti, chiedendo anche il risarcimento del danno. L’Amministrazione eccepiva la natura di atto dovuto del provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che il ricorso si colloca al limite dell’inammissibilità per carenza di interesse: l’annullamento della revoca non recherebbe alcuna utilità, perché il divieto di detenzione, non impugnato, precluderebbe comunque l’uso delle armi. Il profilo in rito viene tuttavia superato, attesa la palese infondatezza del gravame.

Nel merito, il ricorrente non contesta l’adeguatezza del provvedimento, ma deduce esclusivamente vizi formali: la mancata comunicazione di avvio del procedimento e la carenza di motivazione. Richiamando il precedente di Cons. Stato, Sez. III, n. 3585 del 2024, il TAR osserva che tra divieto di detenere armi e licenza di porto d’armi esiste un rapporto di presupposizione. A fronte del divieto assunto dal Prefetto, la revoca da parte del Questore è conseguenza naturale e praticamente vincolata.

Da tale natura deriva, sul piano processuale, che la mancata comunicazione di avvio del procedimento non può determinare l’annullamento dell’atto conclusivo, in forza dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990. La partecipazione, anche se garantita, non avrebbe potuto condurre a un esito diverso.

Sul piano sostanziale, la natura vincolata dell’azione fa venire meno anche l’onere di una particolare motivazione. Questa deve ritenersi assolta mediante il richiamo all’atto presupposto, ossia il divieto di detenzione delle armi e la sottesa valutazione di non affidabilità nell’uso delle armi, mai censurata e consolidatasi nell’ordinamento.

Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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