Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del credito (TAR Lombardia n. 206 del 21.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito accertato dal titolo, ma ha la funzione di consentirne il soddisfacimento. L’esatta dimensione del credito discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. I conteggi prodotti dal creditore, quanto a capitale residuo, interessi, misura e decorrenza, non sono perciò definitivamente vincolanti per l’amministrazione, dovendosene verificare la misura secondo i parametri del titolo e della legge. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il ricorso per ottemperanza va accolto, con assegnazione all’ente di un termine per il pagamento e nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 3100/2023, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni dal 2018/2019 al 2021/2022, la somma di euro 500,00 annui. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata il 26.02.2024.

Poiché l’amministrazione non ha soddisfatto la pretesa, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato e il pagamento della somma complessiva di euro 2.000,00, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non adeguatamente contrastata dall’ente debitore, e si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

Il Tribunale precisa poi la natura del rimedio: il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento. Da ciò deriva che l’entità delle somme richieste, così come calcolata dal creditore, non è definitivamente vincolante per l’amministrazione. La verifica dell’esatta misura del capitale residuo e degli interessi, quanto a misura e decorrenza, va condotta secondo i parametri del titolo e della legge, richiamati gli artt. 1283 e ss. cod. civ.

Il Collegio accerta inoltre che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che consente alle amministrazioni statali di eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso è quindi accolto, con declaratoria di inottemperanza e assegnazione all’ente di un termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della decisione, per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti eventualmente intervenuti, degli ulteriori accessori di legge e degli oneri di registrazione, di esame, di copia e di notificazione. I conteggi degli interessi legali e di mora prodotti dal creditore non vincolano l’amministrazione se non nei limiti degli artt. 1282 e ss. cod. civ. e delle ulteriori disposizioni applicabili.

Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione Generale, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni, determinando definitivamente l’importo dovuto e adottando gli atti necessari, senza diritto ad alcun compenso. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento, l’amministrazione è condannata alla rifusione nell’importo liquidato in dispositivo, tenuto conto dell’attività minima e stereotipata richiesta da tali controversie, con distrazione a favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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