Procedure comparative e criteri di valutazione: illegittimo l’avviso che non li indica (TAR Emilia-Romagna n. 161 del 18.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure comparative per il conferimento di incarichi libero professionali l’amministrazione deve indicare già nell’avviso pubblico i criteri di valutazione e i punteggi da attribuire al curriculum e al colloquio. La loro determinazione successiva, in sede di valutazione dei candidati, viola i principi di trasparenza e imparzialità e le direttive aziendali che impongono tale indicazione. È altresì illegittima la valutazione dei curricula effettuata dopo lo svolgimento della prova orale, in contrasto con l’art. 12, comma 2, d.P.R. n. 487/1994, che impone di rendere noto il risultato della valutazione dei titoli prima delle prove orali. La domanda risarcitoria per perdita di chance va respinta quando il ricorrente non abbia attivato gli strumenti di tutela, segnatamente l’istanza cautelare, che avrebbe potuto evitare il danno.
Il Fatto
La ricorrente partecipava alla procedura comparativa indetta dall’Azienda USL di Ferrara per il conferimento di un incarico libero professionale biennale a un laureato in fisioterapia, con compenso annuo di 34.580,00 euro. All’esito della selezione veniva collocata in terza posizione in graduatoria.
Impugnava quindi l’avviso pubblico, il verbale della commissione e la graduatoria, deducendo la mancata indicazione dei criteri e dei punteggi, la valutazione dei titoli successiva ai colloqui, l’ammissione di un candidato privo del requisito di iscrizione all’albo e l’illogicità dei punteggi. Chiedeva inoltre il risarcimento del danno, anche sotto il profilo della perdita di chance. L’amministrazione eccepiva l’inammissibilità delle censure e resisteva nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che l’incarico oggetto della procedura è stato espletato e si è esaurito: non sussiste più interesse all’annullamento. Residua invece l’interesse all’accertamento dell’illegittimità degli atti ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., ai soli fini della domanda risarcitoria.
Nel merito, il terzo motivo è fondato. L’art. 7, comma 2, lett. g), della direttiva aziendale impone di indicare nell’avviso i criteri per la determinazione e l’attribuzione dei punteggi. L’avviso impugnato non li conteneva: essi sono stati fissati dal Collegio tecnico solo in sede di valutazione, con 80 punti al colloquio e 20 al curriculum. L’eccezione di tardività è respinta, perché l’avviso non era immediatamente lesivo e la lesione è divenuta attuale solo con l’approvazione della graduatoria.
È parimenti fondata la censura sull’ordine delle valutazioni. Il Consiglio di Stato, sez. III, 4 ottobre 2022, n. 8476, in caso analogo, ha chiarito che l’art. 12, comma 2, d.P.R. n. 487/1994 impone che la valutazione comparativa dei curricula preceda la prova orale, a garanzia di trasparenza e imparzialità.
Il primo motivo è infondato: il verbale prodotto è regolarmente sottoscritto ed è atto pubblico fidefaciente ex art. 2700 cod. civ., non scalfibile senza querela di falso, non proposta. Il secondo motivo è inammissibile per carenza di interesse: l’eventuale esclusione del secondo classificato non avrebbe attribuito l’incarico alla ricorrente, terza graduata. Il quarto motivo è in parte inammissibile e in parte infondato: la contestazione del verbale si scontra con la fede privilegiata, e il voto numerico sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale, contenendo in sé la motivazione (Cons. Stato, sez. VII, n. 7677/2024; sez. VI, n. 7899/2021; sez. III, n. 864/2021). Il quinto motivo è inammissibile per difetto di interesse.
La domanda risarcitoria è respinta. Le censure accolte avrebbero travolto l’intera procedura, non assegnato l’incarico alla ricorrente: mancano gli elementi costitutivi del danno da perdita del compenso. Quanto alla perdita di chance, l’art. 30, comma 3, cod. proc. amm. esclude i danni evitabili con l’ordinaria diligenza: la ricorrente non ha proposto istanza cautelare, che avrebbe potuto condurre alla riedizione della procedura (Cons. Stato, sez. VI, n. 1954/2023; sez. V, n. 962/2021). La domanda di annullamento è dichiarata improcedibile, le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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