Cessione del punto vendita ex ECC e potere di trasferimento dell’area mercatale (Cons. Stato n. 2745 del 07.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La cessione da parte dell’ente comunale di consumo del punto vendita comprensivo di struttura, stigliature e attrezzature trasferisce un bene giuridico e non un bene materiale: l’area su cui insiste il manufatto resta di proprietà comunale e viene concessa in uso per l’esercizio dell’attività mercatale. L’acquirente subentra nel rapporto di occupazione del suolo pubblico e nell’attività commerciale, non nella proprietà dell’area. Il Comune conserva quindi il potere discrezionale di revocare il provvedimento ampliativo o di modificarne il luogo di esercizio, senza che ciò integri sacrificio di una situazione patrimoniale. Il trasferimento degli operatori trova giustificazione nelle carenze igienico-sanitarie accertate sull’intera area mercatale, riferibili cumulativamente a tutti i banchi del settore alimentare. La sospensione dell’attività disposta dall’ASL rientra tra le misure preventive consentite dalla normativa europea e non costituisce esercizio di potere atipico.

Il Fatto

L’appellante aveva acquisito nel 1994 dall’ente comunale di consumo, a seguito di procedura di liquidazione e dietro corrispettivo, un punto vendita alimentare ubicato nel mercato rionale di via Portuense, già di proprietà dell’ente. L’attività veniva esercitata per decenni nella medesima postazione.

A fronte del completamento della nuova sede mercatale di via di Vigna Pia, l’amministrazione municipale disponeva il trasferimento di tutti gli operatori; l’ASL, rilevata la carenza dei requisiti igienico-sanitari dell’area, diffidava gli operatori e poi adottava ordinanza di sospensione dell’attività. L’appellante impugnava la determinazione dirigenziale di trasferimento e l’ordinanza sanitaria davanti al TAR Lazio, che rigettava il ricorso. Proponeva quindi appello, deducendo eccesso di potere per travisamento dei presupposti e difetto di istruttoria, oltre alla violazione della normativa europea sui controlli ufficiali.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta anzitutto la censura fondata sulla pretesa diversità della posizione dell’appellante rispetto agli altri operatori trasferiti. La tesi poggiava sull’idea di avere acquistato la proprietà del box: il Collegio la respinge ricostruendo il contenuto dell’atto di cessione del 1994. All’art. 1 dell’accordo l’oggetto era il punto vendita comprensivo di struttura, stigliature e attrezzature; all’art. 5 l’acquirente dichiarava di sapere che il manufatto era di proprietà dell’ente e di subentrare nel rapporto di occupazione del suolo pubblico. L’area era quindi rimasta comunale e solo concessa in uso.

Da qui la conseguenza: l’appellante è subentrata nell’attività commerciale, non nella proprietà dell’area, ritrasferita al Comune dopo la liquidazione dell’ente. Il concedente poteva dunque revocare il provvedimento ampliativo o modificarne il luogo di esercizio, esercitando un potere discrezionale di cui era titolare. Il trasferimento non sacrifica una situazione patrimoniale, ma ricolloca un interesse legittimo in altra area comunale.

Quanto ai presupposti, la Corte rileva che l’ASL aveva ripetutamente sollecitato la revoca dei titoli per carenze strutturali e igieniche della vecchia area. Il Comune, ottenuta la proroga necessaria alla manutenzione del nuovo sito, ha disposto il trasferimento di tutti gli operatori, inclusa l’appellante: circostanza che dimostra come anche la sua postazione fosse interessata dal provvedimento, non essendo provata la minima distanza dall’originaria area mercatale.

Il Collegio esclude poi il dedotto difetto di partecipazione: l’amministrazione ha convocato gli operatori, assegnato d’ufficio le aree in caso di inerzia, comunicato gli esiti e offerto all’appellante un box in pre-assegnazione, rifiutato. Le istanze di conversione dell’autorizzazione da alimentare a non alimentare sono state respinte in forza dell’art. 29 del Regolamento comunale, che vieta modifiche in costanza della procedura di trasferimento; evenienza che non esclude la futura concedibilità della modifica.

Infine, sul versante sanitario, la Corte conferma che le carenze riguardavano cumulativamente tutti i banchi alimentari, per assenza di reti idriche, scarichi e servizi igienici, in violazione dell’allegato II del Reg. CE 852/2004. La sospensione rientra tra le misure preventive previste dalla disciplina europea, non configurandosi alcun potere atipico. La richiesta risarcitoria è respinta per difetto dell’elemento dell’illegittimità dei provvedimenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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