Revoca della licenza di porto d’armi come conseguenza vincolata del divieto prefettizio (TAR Toscana n. 1368 del 26.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di detenere armi adottato dal Prefetto ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. costituisce presupposto necessario della licenza di porto d’armi. Una volta emanato tale divieto, la revoca della licenza da parte del Questore è conseguenza diretta e vincolata, non residuando margini di discrezionalità amministrativa. Ne deriva che, in ragione del carattere vincolato dell’atto, non sono necessarie la comunicazione di avvio del procedimento, un’istruttoria approfondita né una motivazione particolare, essendo sufficiente il richiamo del provvedimento prefettizio. Le censure relative alla legittimità del divieto ex art. 39 T.U.L.P.S. non possono essere trasferite nel giudizio sulla revoca, ma vanno fatte valere esclusivamente nel giudizio di impugnazione di quel provvedimento.

Il Fatto

La ricorrente era titolare di una licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, da ultimo rinnovata. Con decreto il Prefetto di Lucca le applicava il divieto di detenzione di armi ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S.; quel decreto era impugnato con distinto ricorso, rigettato dalla Sezione con la sentenza 8 novembre 2024, n. 1273.

Con successivo decreto il Questore di Lucca disponeva la revoca della licenza di porto di fucile, richiamando in funzione motivazionale il divieto prefettizio e la conseguente impossibilità di mantenere la titolarità dell’autorizzazione. La ricorrente impugnava la revoca articolando sei motivi, tra cui violazione dell’art. 3 e dell’art. 7 della legge n. 241/1990, difetto di istruttoria, violazione del principio di proporzionalità e illegittimità derivata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione nel rapporto tra divieto prefettizio ex art. 39 T.U.L.P.S. e provvedimenti autorizzatori al porto dell’arma. La giurisprudenza amministrativa ormai stabilizzata — richiamata nel testo nelle pronunce TAR Puglia, Bari, sez. II, n. 1175 del 2023, TAR Basilicata n. 154 del 2022 e Cons. Stato, sez. III, n. 1292 del 2013 — ha rilevato che, una volta emesso il divieto di detenzione, la revoca della licenza da parte del Questore costituisce conseguenza diretta e vincolata, poiché l’autorizzazione alla detenzione di armi è presupposto necessario della licenza di porto d’armi.

Su questa base i primi quattro motivi risultano infondati. Il carattere vincolato della revoca esclude la necessità della comunicazione di inizio procedimento, di un’istruttoria approfondita e di una motivazione analitica: è sufficiente il richiamo del divieto di detenere armi applicato dal Prefetto.

Quanto al quinto motivo, la censura di illegittimità derivata è superata dal rigetto del ricorso avverso il divieto, intervenuto con la sentenza della Sezione n. 1273 dell’8 novembre 2024. Il sesto motivo ripropone le doglianze già articolate in quel giudizio: esse non assumono rilievo in questa sede, dove si discute solo degli effetti vincolati del divieto, e restano confinate all’impugnazione del provvedimento ex art. 39 T.U.L.P.S., ove sono già state respinte.

Il ricorso è pertanto rigettato. Il Collegio dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti e ordina l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della ricorrente ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 Reg. (UE) 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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