Contributi COVID cinema: continuità aziendale del medesimo operatore già attivo (C.G.A.R.S. n. 423 del 03.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive per l’erogazione di contributi pubblici la lex specialis vincola la Pubblica Amministrazione, che non conserva margini di discrezionalità nella sua attuazione e non può disapplicarla, salvo esercizio del potere di autotutela. Le clausole dell’avviso, in quanto atto amministrativo generale e non regolamentare, sono di stretta interpretazione e non possono essere disapplicate dal giudice amministrativo. Il contributo regionale destinato a ristorare la perdita di incassi degli esercenti dello spettacolo presuppone che l’attività fosse già in esercizio in Sicilia prima dell’emergenza pandemica e che il danno derivi “a causa” e non “in occasione” delle misure restrittive. Il requisito della continuità aziendale va riferito al medesimo operatore esercente l’attività negli anni di parametro e non alla continuità dell’attività in sé considerata. Non è pertanto ammissibile la pretesa del nuovo operatore che, rilevando una precedente attività, lamenti di non averla potuta riattivare per ragioni a sé non imputabili.
Il Fatto
Con avviso approvato nel novembre 2020 l’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo ha disciplinato la presentazione delle istanze per il ristoro previsto dalla legge regionale n. 9/2020 in favore degli operatori del turismo e dello spettacolo. Tra i requisiti di partecipazione figuravano la perdita di incassi da botteghino superiore al 30% nel periodo 1° marzo – 31 ottobre 2020 rispetto alla media del medesimo periodo degli anni 2018 e 2019, la continuità aziendale nel corso del 2020 e la sede legale e operativa in Sicilia.
La società appellante, proprietaria di una sala cinematografica a Ragusa, è stata dapprima esclusa per carenza del requisito della sede legale. Dopo la sospensione cautelare del provvedimento e un riesame, è stata ammessa con riserva e poi nuovamente esclusa per assenza del requisito della continuità aziendale e per violazioni fiscali. Il TAR Sicilia, con sentenza n. 3810/2023, ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo e in parte infondati e in parte inammissibili i motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’avviso quale atto generale vincolante nella gestione dell’istruttoria. Richiamando le proprie sentenze n. 634 del 2024 e n. 570 del 2024, ribadisce che la lex specialis costituisce atto amministrativo a garanzia dei principi di cui all’art. 97 Cost. e impegna anzitutto l’Amministrazione, cui non residua alcun margine di discrezionalità. Le clausole del bando, in quanto atto non normativo, non sono soggette a disapplicazione da parte del giudice amministrativo, restando esperibile la sola via dell’impugnazione diretta ovvero dell’annullamento in autotutela.
La concorsualità della procedura emerge dall’art. 6 dell’Avviso, che rapporta l’importo erogabile alla dotazione finanziaria e genera una relazione inversamente proporzionale tra candidati ammessi ed entità del contributo. Da qui l’esigenza di rigorosa applicazione dei requisiti, da interpretarsi in senso stretto secondo il consolidato orientamento del Cons. Stato n. 8237 del 2019.
Quanto al merito, la lettura congiunta dei requisiti rivela la volontà di sostenere le imprese già operanti in Sicilia prima della pandemia che abbiano subito una perdita “a causa” e non “in occasione” dell’emergenza sanitaria. Il riferimento ai ricavi degli anni 2018 e 2019 e alla continuità aziendale nel 2020 postula un’attività in atto negli anni precedenti. Restano escluse le attività non operative per ragioni esogene e quelle avviate tardivamente, difettando in tali ipotesi il requisito. Non convince la tesi dell’appellante, che invoca la continuità dell’attività in sé della sala anziché dell’operatore: il contributo è preordinato a ristorare il depauperamento degli esercenti già attivi nel territorio regionale.
Il Collegio rileva inoltre che non è stata prodotta la sentenza dichiarativa di fallimento del precedente titolare e che non risulta provato lo stato di apertura della sala prima dell’aggiudicazione del dicembre 2019. Quand’anche l’attività fosse stata in esercizio, titolare ne sarebbe stato un soggetto diverso dall’appellante, con esclusione del requisito della continuità aziendale intesa come permanenza del medesimo operatore.
Infine, la doglianza sulla frammentarietà dell’istruttoria è infondata: l’art. 10-bis legge n. 241/1990 non si applica alle procedure concorsuali, e il vizio procedimentale sarebbe comunque sanato ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990 per la corretta individuazione della carenza sostanziale. L’appello è respinto, con compensazione delle spese tra le parti costituite.
Nota della Redazione
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