Revoca licenza scommesse per legame parentale con indagati mafiosi (TAR Sicilia n. 2609 del 19.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di licenze di pubblica sicurezza per la raccolta di scommesse sportive, l’Amministrazione dell’interno dispone di un potere ampiamente discrezionale, da esercitare con il massimo rigore, volto a prevenire fatti idonei a turbare la sicurezza e l’ordine pubblico anche solo come pericolo. Ai fini del mantenimento del titolo abilitativo, il requisito dell’affidabilità può ritenersi venuto meno quando le risultanze investigative disvelino la capacità di sodalizi delinquenziali di esercitare un concreto potere di gestione e imposizione sulla rete di raccolta delle scommesse. In tal caso la revoca è legittima senza necessità di ulteriori attività istruttorie. Assume rilievo, a tal fine, il rapporto di parentela tra il titolare e soggetti indagati per reati associativi, purché inserito in un contesto di prosecuzione dell’attività già avviata da costoro.
Il Fatto
Il ricorrente era titolare, dal 30.11.2015, di una licenza di pubblica sicurezza per la raccolta di scommesse sportive in un negozio del capoluogo etneo. A seguito dell’operazione investigativa denominata “Gaming offline”, nell’ambito di un procedimento penale per reati contro l’ordine pubblico che vedeva indagati due suoi cugini, il Questore adottava il provvedimento del 6.2.2019 di revoca della licenza, sul presupposto che l’attività formalmente intestata al ricorrente fosse in realtà riconducibile ai familiari indagati e finalizzata ad agevolare l’associazione mafiosa operante sul territorio.
Il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, deducendo la propria estraneità ai fatti contestati ai cugini, la cessazione di ogni rapporto societario con essi dal 4.5.2016, il dissequestro degli apparecchi e dei locali, nonché il difetto di motivazione e di autonoma valutazione da parte dell’autorità amministrativa. La Questura si costituiva, contestando la fondatezza dei motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla premessa che i provvedimenti di polizia costituiscono esercizio di una particolare discrezionalità valutativa preordinata alla prioritaria finalità di garantire la sicurezza e l’ordine pubblico. In questo quadro assumono rilievo, come idonei presupposti di fatto, anche circostanze prive in sé di significato penale e non riconducibili direttamente alla responsabilità del soggetto, ma significative sul piano prognostico. Il richiamo è ai consolidati indirizzi in materia di art. 88 T.U.L.P.S., secondo cui l’autorità può valutare con il massimo rigore ogni circostanza che consigli rilascio, revoca o rinnovo dell’autorizzazione.
Quanto alla revoca fondata sul rapporto di parentela con indagati per reati associativi, il TAR aderisce all’orientamento secondo cui un’indagine che disveli la capacità di appartenenti a sodalizi delinquenziali di esercitare un potere di gestione e imposizione sulla rete di raccolta delle scommesse consente di ritenere non più sussistente il requisito dell’affidabilità. La revoca è dunque legittima, senza necessità di particolari ulteriori attività istruttorie.
Applicando tali principi al caso concreto, il Collegio esclude che l’amministrazione abbia fatto un uso illogico, irragionevole o incoerente del potere discrezionale. Rileva, in particolare, che il ricorrente ha proseguito nell’attività di centro di raccolta scommesse già avviata dallo zio e dal cugino indagato, acquistandone le quote sociali con due atti del 4.11.2015 e del 4.5.2016. Diventa così plausibile che l’attività non costituisca il frutto di autonome valutazioni imprenditoriali, ma la continuazione, attraverso la formale intestazione ad altro soggetto verosimilmente privo di pregiudizi penali, di un’attività riferibile a soggetti contigui ad ambienti malavitosi.
Su questa base si giustifica la decisione dell’autorità di pubblica sicurezza di ritenere venuto meno il giudizio di affidabilità sotteso al rilascio e al mantenimento della licenza. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della parte soccombente alle spese di lite, liquidate in favore dell’amministrazione resistente.
Nota della Redazione
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