Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso al TAR (TAR Sicilia n. 2613 del 19.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 84, ultimo comma, cod. proc. amm., il giudice amministrativo può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, nonché dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Quando il ricorrente ottenga in via amministrativa il provvedimento originariamente richiesto, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La relativa declaratoria può essere adottata anche qualora la parte qualifichi diversamente la propria istanza, essendo rilevante il contenuto sostanziale della stessa. La sopravvenuta carenza di interesse comporta l’improcedibilità e, in presenza di circostanze controverse, la compensazione delle spese.

Il Fatto

Il ricorrente aveva impugnato il decreto con cui la Questura competente aveva dichiarato irricevibile l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per “emersione” ex art. 103, comma 2, d.l. n. 34/2020. L’amministrazione aveva motivato il diniego rilevando che l’istante era già in regola sul territorio nazionale, essendo titolare di ricevuta di rinnovo del permesso di soggiorno per richiesta asilo politico.

Il ricorrente aveva articolato due censure: la prima concernente la violazione e falsa applicazione dell’art. 103, comma 2, d.l. n. 34/2020 e delle circolari connesse; la seconda incentrata sulla violazione delle garanzie procedimentali di cui alla legge n. 241/1990, segnatamente degli artt. 3, 7 e 10-bis, per difetto di motivazione e di istruttoria. Il ricorso giungeva alla decisione in esito all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

La Motivazione della Corte

All’udienza pubblica il ricorrente ha dichiarato che era venuta meno la materia del contendere, avendo ottenuto successivamente il provvedimento originariamente denegato, e ha chiesto la declaratoria in tal senso con condanna alle spese dell’amministrazione per soccombenza virtuale.

Il Collegio ha riqualificato l’istanza della parte come richiesta di declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto dell’assenza di un interesse concreto alla coltivazione del ricorso. Il Tribunale ha richiamato il principio per cui, ai sensi dell’art. 84, ultimo comma, cod. proc. amm., anche in assenza delle formalità ivi previste, il giudice può desumere da fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso e dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse, citando sul punto Consiglio di Stato n. 281 del 2020 e TAR Calabria n. 1472 del 2021.

La dichiarazione resa in udienza ha reso evidente il venir meno dell’interesse alla decisione, essendo sopravvenuto il titolo richiesto. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Quanto alle spese, il Collegio le ha compensate in ragione delle circostanze della controversia, non accogliendo la domanda di condanna per soccombenza virtuale. La sentenza è stata resa in camera di consiglio e ne è stata disposta l’esecuzione da parte dell’autorità amministrativa, con contestuale ordine di oscuramento delle generalità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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