Revoca della licenza di vigilanza privata e rischio di infiltrazione criminale (TAR Puglia n. 1351 del 25.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vigilanza privata, ai sensi dell’art. 257-quater, comma 1, lett. c), R.D. n. 635/1940, può essere disposta in presenza di gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica o del concreto pericolo di infiltrazioni ambientali idonee a condizionare la gestione dell’istituto. La finalità preventiva della misura non richiede la prova certa del condizionamento criminale né della commissione di reati: sono sufficienti elementi indiziari che, secondo l’id quod plerumque accidit, rendano probabile l’ingerenza. Il requisito della buona condotta del titolare, presupposto della nomina a guardia particolare giurata ex art. 138 TULPS, deve essere mantenuto nel tempo e valutato dall’autorità di pubblica sicurezza con ampio potere discrezionale, censurabile solo per irrazionalità o incoerenza. Il riesame disposto in sede cautelare non vincola il giudice di merito a un esito favorevole, ma impone all’amministrazione una nuova istruttoria complessiva.
Il Fatto
Il Prefetto di Foggia aveva revocato all’istituto di vigilanza l’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ravvisando il rischio di infiltrazione criminale in relazione alla posizione di due dipendenti legati ad ambienti della malavita locale. Investito del ricorso, il TAR aveva accolto l’istanza cautelare con ordinanza n. 471 del 14 novembre 2023, rilevando che la presenza dei dipendenti controindicati non appariva riconducibile a un disegno di contiguità e che difettava la motivazione sulla loro capacità di condizionare la gestione dell’istituto. In esecuzione, la Prefettura aveva svolto nuova istruttoria e adottato il decreto di conferma della revoca.
Contro tale provvedimento il legale rappresentante della società ha proposto ricorso per motivi aggiunti, riqualificato dal Presidente come ricorso autonomo e iscritto a nuovo ruolo. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’ordinanza cautelare, l’insussistenza dei presupposti della revoca, il venir meno del rapporto con i dipendenti contestati e i profili relativi all’istanza di estensione territoriale dell’autorizzazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutte le censure. Quanto alla pretesa violazione dell’ordinanza cautelare, il TAR chiarisce che il riesame era stato disposto sulla base di una cognizione sommaria e che la Prefettura, previa comunicazione di avvio del procedimento, ha effettuato una nuova istruttoria sull’assetto societario e sul rischio di infiltrazione. Il nuovo provvedimento non si limita a ribadire le ragioni del precedente, ma le integra con ulteriori elementi.
Il nucleo del ragionamento riguarda i presupposti dell’art. 257-quater, comma 1, lett. c). La norma configura un’ipotesi di pericolo, ispirata alla tutela anticipata della pubblica sicurezza e al contrasto in via amministrativa dell’ingerenza criminale in settori sensibili. La revoca non richiede la prova certa del condizionamento: bastano elementi indiziari indicativi di una probabilità di ingerenza. In quest’ottica, il Collegio richiama la Cons. Stato, sez. III, n. 4756 del 2018, secondo cui il potere discrezionale dell’autorità è censurabile solo per irrazionalità o incoerenza.
Il TAR ritiene congruamente motivato il provvedimento in ordine al rischio di condizionamento ambientale. La Prefettura ha valutato il legame familiare dei dipendenti con soggetti pregiudicati non in modo isolato, ma in connessione con il quadro complessivo, caratterizzato dalla riconducibilità dell’istituto alle dinamiche criminali di una famiglia del territorio e da una prassi di interposizione fittizia delle licenze in favore di prestanome, già richiamata in relazione all’art. 85, comma 3, d.lgs. n. 159/2011.
Quanto alla dedotta cessazione del rapporto con i dipendenti contestati, il Collegio osserva che il licenziamento è intervenuto solo dopo l’adozione del decreto impugnato e, in ogni caso, non è determinante: altri elementi depongono per la persistenza dell’influenza sull’istituto mediante l’inserimento di persone di fiducia in mansioni amministrative, esenti dai controlli previsti per le guardie giurate.
Sul fronte dell’estensione territoriale, la censura è infondata. La notifica ex art. 257-ter, comma 5, opera come comunicazione di inizio attività, salvo il potere inibitorio del Prefetto entro novanta giorni. La documentazione prodotta era però sostanzialmente carente, con dubbi sull’idoneità tecnico-organizzativa dell’istituto, e le lacune, pur sanabili, non consentivano alcun affidamento sul corretto esercizio delle attività.
Nota della Redazione
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