Revoca accoglienza e rimborso: illegittima la restituzione integrale dei costi (TAR Toscana n. 1421 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca delle misure di accoglienza disposta ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 142/2015 costituisce provvedimento discrezionale di decadenza con effetti ex nunc, adottato all’esito di un nuovo accertamento sulla disponibilità di mezzi sufficienti di sussistenza, parametrati all’importo annuo dell’assegno sociale e connotati da stabilità e durata in un arco temporale minimo di un anno. L’art. 23, comma 1, lett. d) non contrasta con gli artt. 17 e 20 della direttiva 2013/33/UE, poiché il presupposto della revoca si desume dall’art. 17, paragrafo 3, della medesima direttiva, della cui facoltà lo Stato italiano si è avvalso. L’ingiunzione di rimborso dei costi ex art. 23, comma 6, d.lgs. n. 142/2015 è illegittima ove l’amministrazione si limiti ai meri costi contabilmente sostenuti, senza istruttoria sulla complessiva condizione economico-reddituale dell’interessato e senza il rispetto del principio di proporzionalità.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino gambiano, entrava in Italia nell’ottobre 2016 e presentava domanda di protezione internazionale, venendo inserito nel sistema di accoglienza gestito dalla Prefettura. Nel 2021 iniziava a lavorare presso una società fiorentina con contratti a tempo determinato, progressivamente prorogati fino alla trasformazione in contratto a tempo indeterminato nel gennaio 2022.

Nel maggio 2022 la Prefettura disponeva la revoca delle misure di accoglienza per superamento della soglia reddituale, ingiungendo il contestuale rimborso di euro 8.465,60 per i costi sostenuti a far data dal 1° agosto 2021. Il provvedimento era notificato nel dicembre 2024 al rientro dall’estero. Il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR, che accoglieva l’istanza cautelare con ordinanza n. 167/2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo interno, richiamando gli artt. 14 e 23 del d.lgs. n. 142/2015, e rileva che la revoca ex art. 23, comma 1, lett. d) integra un provvedimento discrezionale di decadenza, fondato sull’apprezzamento complessivo della posizione dell’interessato. I mezzi sufficienti di sussistenza devono presentare carattere stabile e riferirsi ad un arco temporale minimo di un anno, in linea con l’art. 17, paragrafo 4, della direttiva 2013/33/UE e con la nozione di occupazione per un ragionevole lasso di tempo.

Nel caso concreto l’amministrazione ha dato conto della posizione lavorativa stabilizzatasi nel gennaio 2022 e del reddito percepito nel 2021. Il Collegio riconosce che manca una specificazione dei livelli retributivi successivi, affidata alla presunzione di continuazione occupazionale, ma ritiene la decisione conforme alla disciplina nazionale e comunitaria. Le censure di contrasto con gli artt. 17 e 20 della direttiva 2013/33/UE non colgono nel segno: il presupposto della revoca si desume dall’art. 17, paragrafo 3, che consente di subordinare l’accesso alle misure alla insufficienza dei mezzi, e la natura discrezionale della decadenza consente un’interpretazione conforme. La scelta legislativa di parametrare la valutazione all’assegno sociale evita disparità di trattamento sul territorio nazionale.

Il secondo motivo è invece fondato. Il provvedimento richiama formalmente la proporzionalità, ma applica l’art. 23, comma 6, d.lgs. n. 142/2015 facendo riferimento ai soli costi contabilmente sostenuti, calcolati su un costo pro die di euro 28,60. L’art. 17, paragrafo 4, della direttiva 2013/33/UE subordina il rimborso al possesso di mezzi sufficienti ad assicurarsi le medesime condizioni di accoglienza. La somma ingiunta, pari a circa il 60% del reddito annuo accertato, rivela la carenza di istruttoria sull’adeguatezza dei mezzi di sussistenza.

L’amministrazione deve quindi motivare puntualmente sulla complessiva condizione economico-reddituale, sull’effettivo miglioramento delle condizioni di vita e sul comportamento collaborativo dell’interessato, assicurando che il sistema non generi disincentivi all’integrazione socio-economica. La sentenza richiama sul punto la pronuncia del Cons. Stato, Sez. III, n. 2386 del 7.03.2023, che esige la conformità alle condizioni dell’art. 26 della direttiva 2013/33/UE. La possibilità di rateizzazione non sana il vizio, che attiene all’ammontare complessivo.

Il ricorso è pertanto accolto parzialmente, con annullamento del provvedimento nella sola parte relativa all’ingiunzione di rimborso. Le spese di lite sono compensate in ragione della parziale soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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